Dal matrimonio nascono una serie di diritti e di doveri che devono estrinsecarsi nei confronti del proprio coniuge e si caratterizzano per la loro reciprocità oltre agli obblighi nei confronti dei figli.
L’art. 143 del Codice civile stabilisce ed elenca i diritti e i doveri reciproci dei coniugi.
L’art. 147 del Codice civile specifica, invece, che costituisce obbligo dei coniugi mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
L’art. 144 del Codice civile fa anche riferimento alla residenza anagrafica dei coniugi, specificando che deve essere concordata e stabilita da entrambi.
L’obbligo di coabitazione si considera “violato” quando uno dei coniugi si rifiuta di fissare, dall’inizio, la residenza familiare con l’altro o l’abbia successivamente abbandonata.
Vari sono i casi di abbandono della residenza coniugale e le conseguenze che ne derivano comportano vari effetti, sia civili che penali.
Il caso più frequente è l’abbandono senza che vi sia una giusta causa.
Dal punto di vista civile, l’inesistenza di giusta causa, accompagnata dal rifiuto del coniuge di tornare nella residenza familiare, permette all’altro coniuge di sospendere l’assistenza morale e materiale nei suoi confronti.
Ciò rappresenta l’unica eccezione alla regola generale che impone l’obbligo di contribuzione e assistenza continua ed ininterrotta in favore della famiglia e del coniuge.
Quanto alle conseguenze penali, con l’abbandono della casa coniugale, spesso si assiste alla cessazione o alla sostanziale attenuazione delle prestazioni materiali ed assistenziali in favore del coniuge e dei figli.
Verificandosi tale ipotesi sarà consentito al coniuge abbandonato rimettere il fatto davanti al giudice penale, sporgendo preventivamente una querela nei confronti dell’altro.
Con il deposito del ricorso per separazione dei coniugi in tribunale è pienamente legittimo l’abbandono della residenza da parte di un coniuge, fatto salvo, per il coniuge economicamente più forte, il dovere di continuare a prestare l’assistenza materiale e morale nei confronti dell’altro.