Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro entro gli otto anni di età del proprio figlio; le astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi, elevabili a undici.
Anche i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad astenersi dal lavoro e i limiti di età del bambino sono più alti rispetto a quelli previsti per i figli biologici: fino al dodicesimo anno di età del minore, nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia e per un periodo massimo di 6 mesi (7 per il padre) se l’astensione è chiesta da un solo genitore, o di 10 mesi (elevabili a 11), se cumulata tra i due. Se il bambino fa il suo ingresso in famiglia a 12 anni l’astensione può essere esercitata, sempre entro i tre anni successivi all’inserimento nel nucleo, con le stesse modalità, fino al 15° compleanno;
Possono chiedere l’astensione facoltativa:

le madri lavoratrici dipendenti (escluse quelle disoccupate o sospese, quelle addette ai servizi domestici e familiari e quelle addette ai lavori a domicilio), le quali possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, fino al compimento di otto anni di età del bambino;
i padri lavoratori dipendenti, i quali possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (elevabili a sette, nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi);
il genitore solo, il quale può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti), le quali hanno diritto ad astenersi per tre mesi entro il primo anno di età del bambino.

L’indennità per astensione facoltativa spetta, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino.
In caso di superamento dei sei mesi complessivi tra i genitori (dal compimento dei tre anni e fino a otto anni di età del bambino) l’indennitàè subordinata a determinate condizioni economiche: il reddito individuale del genitore richiedente non deve essere superiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione previsto per l’anno nel quale viene presentata la domanda (per il 2008 questo tetto è pari a 14.401,40 euro).

CASI PARTICOLARI

Indennità per interruzione della gravidanza
L’interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti parto.

L’interruzione avvenuta, invece, prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata aborto e equiparata alla malattia; la lavoratrice, quindi, non ha diritto alla indennità di maternità, ma a quella di malattia.
Alle lavoratrici autonome viene pagata una indennità per 30 giorni in caso di interruzione della gravidanza tra il terzo mese e il 180° giorno di gestazione.

Parto prematuro
In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Se il parto prematuro è avvenuto prima dei due mesi di astensione pre-parto, ovvero durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall’Ispettorato del lavoro, è riconosciuto un periodo massimo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a cinque mesi.

Per poter fruire dell’indennità occorre che:

non vi sia stata attività lavorativa nel periodo per il quale si chiede il riconoscimento;
l’interessata presenti una domanda all’Inps entro 30 giorni dal parto allegando il certificato di nascita del bambino.
I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto non possono essere aggiunti al termine dei mesi di proroga dell’astensione dopo il parto disposta dall’Ispettorato del lavoro.

RIPOSI ORARI

Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a dei riposi giornalieri di due ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. Il padre non può utilizzare i riposi giornalieri durante il periodo di congedo per maternità della madre, anche nel caso in cui la madre non se ne avvalga in quanto assente dal lavoro per cause di aspettativa, permessi non retribuiti ecc. I riposi spettano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria. Spettano al padre nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ad esempio nel caso si tratti di: lavoratrice autonoma, libera professionista).
In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal padre. Il raddoppio dei riposi è previsto anche in caso di adozione o affidamento di due o più minori, anche se non fratelli, che entrano in famiglia nella stessa data.
Non hanno diritto ai permessi orari le lavoratrici domestiche, a domicilio e le lavoratrici autonome.

MALATTIA DEL BAMBINO

I genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro durante la malattia del figlio: fra i tre e gli otto anni di età del bambino nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore, senza limite di giorni, invece, se il bambino è al di sotto dei tre anni. Per tali assenze non è corrisposta la retribuzione, l’interessato ha diritto alla contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita del bambino. Dai tre agli otto anni ha invece diritto ad una contribuzione ridotta.
Il lavoratore assente per malattia del figlio è tenuto a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe il periodo di ferie del genitore.

LE DOMANDE

Le domande di astensione obbligatoria e facoltativa vanno presentate all’Inps e al datore di lavoro.
La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di lavoro, quella del padre va presentata all’Inps e al datore di lavoro; la domanda per ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al datore di lavoro con allegato un certificato di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale che attesti la malattia e, inoltre, una dichiarazione che attesti che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro per gli stessi giorni.

L’IMPORTO

Per le lavoratrici dipendenti l’indennità per astensione obbligatoria è pari all’80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria.
Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell’indennitàè pari all’80% delle retribuzioni “convenzionali” stabilite anno per anno dalla legge; per le parasubordinate l’indennità di maternitàè di importo variabile a seconda dei contributi accreditati.

L’indennità per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
L’indennità di maternitàè pagata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall’Inps tramite il conguaglio dei contributi.
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale e alle parasubordinate, l’indennitàè pagata direttamente dall’Inps.