I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni:
prolungamento dell’astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell’orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino;
tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino.
I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne ha diritto. Questo significa che il genitore lavoratore può fruire delle agevolazioni anche se la madre non lavora.
I permessi e il congedo per grave handicap non possono essere fruiti contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.
I genitori possono fruire contemporaneamente l’uno dell’astensione facoltativa e l’altro dei permessi per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore fruisca contemporaneamente dei permessi per i figli disabili e dell’astensione facoltativa nella stessa giornata.
La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi, anche ai genitori adottivi e agli affidatari.
CONGEDO
La legge ha introdotto dal 1° gennaio 2001 un congedo straordinario retribuito per l’assistenza di figli che sono portatori di grave handicap.
Il congedo ha la durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa e può essere frazionato (a giorni, a settimane, a mesi ecc.)
A chi spetta:
Ai genitori, naturali o adottivi, e dal 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo che riordina i permessi e i congedi per i genitori di portatori di handicap grave) anche agli affidatari di disabili per i quali è stata accertata la situazione di gravità; i genitori non possono fruire del congedo contemporaneamente.
Ai fratelli o alle sorelle conviventi del portatore di handicap grave, in caso di decesso di entrambi i genitori o quando questi ultimi siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.
Non è possibile fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) e del congedo per grave handicap contemporaneamente.
Per ottenere il congedo sono richieste le stesse condizioni che permettono di fruire degli speciali congedi previsti dalla legge sull’handicap (giorni di permesso mensili retribuiti, prolungamento dell’astensione facoltativa, permessi orari retribuiti ecc.).
L’importo
Il congedo è retribuito con un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, è coperto dai contributi figurativi e viene corrisposto per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto. Per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa (es. part-time verticale), il congedo non è riconosciuto.
L’indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio.
La domanda
La domanda di congedo (Mod-Hand4 per i genitori e Mod-Hand5 per fratelli e sorelle) deve essere presentata all’Inps in duplice copia. Una di esse viene restituita dall’Inps per ricevuta all’interessato che la deve presentare al datore di lavoro.
Alla domanda deve essere allegata, tra l’altro, la documentazione della ASL dalla quale risulti la gravità dell’handicap.
La legge finanziaria 2004 ha abolito la norma secondo la quale al momento della domanda di congedo la gravità dell’handicap doveva essere stata accertata da almeno cinque anni.
Le domande presentate prima del 1° gennaio 2004, respinte per mancanza del vecchio requisito dei cinque anni, devono essere ripresentate.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di indennità di maternità, per astensione obbligatoria o facoltativa, sia respinta l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
inviato alla Sede dell’Inps per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.
Famiglie con disabili
I genitori, naturali o anche adottivi e affidatari di bambini portatori di handicap per i quali è stata accertata, da almeno cinque anni, la situazione di gravità, oltre all’astensione obbligatoria, possono godere dei seguenti benefici:
* prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro, fino al compimento del terzo anno di età del minore;
* permesso giornaliero di 2 ore, in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa e sempre fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, permesso che si riduce ad 1 ora se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore;
* 3 permessi giornalieri al mese, successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino (il periodo di permesso può essere fruito in modo frazionato o continuativo).
Questi benefici spettano in via alternativa a alla madre o al padre.
In tutti i casi sopra citati, inoltre, è riconosciuto il diritto al genitore anche qualora l’altro ne sia escluso, perché casalinga/o, disoccupata/o, lavoratrice/lavoratore autonoma/o.
Il congedo parentale è retribuito nella misura del 30% della retribuzione del lavoratore richiedente. Le due ore di permesso giornaliero e le tre giornate mensili, che vengono riconosciute successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, sono retribuite al 100%.
In tutti e tre i casi, infine, agisce la copertura figurativa.
I genitori di figli disabili possono usufruire anche di un congedo retribuito di due anni (il periodo di congedo può essere fruito in modo frazionato o continuativo). Il beneficio si applica in caso di handicap grave accertato da almeno cinque anni e in assenza di ricovero a tempo pieno presso un istituto specializzato.
Questo congedo non è fruibile contemporaneamente con l’astensione facoltativa.
Il congedo è fruibile alternativamente dalla madre o dal padre.
Nel caso di figli minorenni, uno dei genitori può beneficiare del congedo anche se l’altro genitore non lavora. Nel caso di maggiorenni, invece, se l’altro genitore non lavora si può ottenere il congedo solo se quest’ultimo dimostra la sua impossibilità a prestare assistenza.
In caso di decesso dei genitori il permesso può essere richiesto da un fratello o sorella del soggetto handicappato.
Al richiedente spetta una indennità nella misura pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro prima della richiesta di congedo, fino ad un massimo annuo di retribuzione di 37.151,98 euro. L’indennità è a carico dell’INPS ed è anticipata dal datore di lavoro.
Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
Per approfondimenti e maggiori informazioni:
* Il congedo straordinario per l’assistenza ai disabili
* I genitori tra famiglia e lavoro
* Legislazione e documentazione per l’assistenza