Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile.
Secondo l’art. 1 della Legge n. 898 del 1970, il divorzio può essere pronunciato solo con una sentenza, dopo che il giudice abbia accertato la concreta impossibilità di una riconciliazione e siano trascorsi tre anni dalla separazione, ovvero esistano delle motivazioni di divorzio tassativamente previste (v. oltre). La procedura per l’ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia congiunto oppure contenzioso.
In seguito al divorzio viene meno l’obbligo di assistenza materiale ed economica, ma il Tribunale può disporre l’obbligo di corrispondere periodicamente all’altro coniuge un assegno, quando quest’ultimo non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.
Restano però immutati i doveri verso i figli e la titolarità della potestà genitoriale in capo ad entrambi i genitori, come stabilito dalla L.54/ 06 sull’affidamento condiviso, la quale definisce anche il diritto dei figli a mantenere regolari rapporti continuativi con entrambi i genitori e conservare rapporti significativi con le rispettive parentele.
Il Giudice può anche indicare che la potestà sia esercitata separatamente dai genitori nei momenti in cui hanno i figli con sé.
La sentenza di divorzio ha precise conseguenze soprattutto patrimoniali.
Quando si può fare richiesta di divorzio
Dopo la pronuncia, con sentenza definitiva, della separazione giudiziale fra i coniugi oppure quando sia stata omologata la separazione consensuale e siano trascorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.
Se uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero un nuovo matrimonio.
Se il matrimonio non è stato consumato.
Se è passata in giudicato la sentenza con cui l’altro coniuge ha cambiato sesso.
A seguito della condanna di un coniuge, anche per fatti anteriormente commessi, all’ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, omicidio o tentato omicidio del coniuge o di un figlio).
La procedura di divorzio
Qualora sussista l’accordo tra i due coniugi, la domanda di divorzio può anche essere presentata congiuntamente da entrambi, assistiti da un unico legale (“divorzio congiunto”), davanti al Tribunale della città dove i coniugi avevano l’ultima residenza comune, oppure dove risiede attualmente uno dei due.
Se invece non sussiste l’accordo, uno dei coniugi deve rivolgersi ad un legale il quale presenterà il ricorso (di divorzio “contenzioso”), con l’esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda, presso il Tribunale della città dove i coniugi avevano l’ultima residenza comune.
Presentato e depositato il ricorso, il presidente del Tribunale fissa la data di comparizione davanti a sé. In tale udienza il Presidente sentirà gli ex coniugi prima separatamente e poi insieme, tentando la riconciliazione.
Se il tentativo di conciliazione fallisce, il Presidente può ordinare i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti e soprattutto dei figli, i quali a questo scopo possono essere ascoltati dal Presidente stesso anche se di età inferiore ai dodici anni ove “capaci di discernimento” (L.54/06 art.155-sexies). Successivamente il Presidente nominerà un Giudice Istruttore e fisserà davanti a questo la successiva udienza di comparizione.
L’affidamento dei figli
Il Tribunale, con l’emanazione della sentenza di divorzio o di separazione, stabilisce, come da L.54/06, l’affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori, indicando anche presso quale genitore manterranno la residenza principale.
Anche dopo la separazione e il divorzio quindi i genitori mantengono entrambi sia la titolarità che l’esercizio della potestà sui figli e dovranno adottare di comune accordo le decisioni importanti nei loro riguardi.
Attenzione: esiste anche l’affidamento cosiddetto “alternato”, quando i figli trascorrono alternativamente periodi prestabiliti con l’uno e poi con l’altro genitore (es. una settimana a testa). Questa forma di affidamento è però praticabile solo a determinate condizioni: vicinanza delle abitazioni dei genitori, rapporti tra loro sufficientemente buoni, età dei figli (non troppo piccoli)….Il giudice può ancora disporre l’affidamento esclusivo ad un solo genitore, ma solo in casi specifici in cui sia dimostrabile che l’affido condiviso sia contrario all’interesse del minore.
Il mantenimento dei figli
Il mantenimento e l’educazione dei figli deve essere suddiviso tra i genitori, tenendo conto dei rispettivi redditi, del tenore di vita precedente, quantificando anche i costi dei compiti domestici, l’impegno per la cura e l’educazione svolti da ciascuno dei due.
Il genitore presso il quale i figli mantengono la residenza principale e quindi trascorrono più tempo, ha diritto a percepire da parte dell’altro un contributo economico per il loro mantenimento ed educazione.
Il diritto dei figli al mantenimento non cessa con la maggiore età, ma può proseguire fino all’autonomia economica del figlio stesso.
Il genitore che viene meno al dovere di corrispondere il mantenimento va incontro a conseguenze anche sul piano penale. (L54/06 art.3).