Adozione dei maggiori di età
E’ ammessa solamente a favore di chi non ha figli minorenni o di chi ha figli maggiorenni che vi acconsentono.
Il divario minimo tra adottante e adottato è di diciotto anni. Non esistono invece limiti di età massima per l’adottato, né per l’adottante.
Possono adottare le coppie sposate, i singles, le persone coniugate, purché con il consenso del coniuge.
L’adozione dei figli naturali da parte dei loro genitori è vietata.
Occorre il consenso dell’adottante, dell’adottando, l’assenso dei genitori di quest’ultimo e del coniuge, nonché un accertamento del Tribunale diretto a verificare se l’adozione sia conveniente all’adottando.
Adozione nazionale dei minori
E’ diretta ad evitare il dramma dell’abbandono e a ricreare un ambiente familiare sereno per il minore nel cui interesse si agisce.
I requisiti sono:
la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore;
l’idoneità dei coniugi ad adottare.
Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
L’adozione vera e propria è preceduta dall’affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.
Con la legge 28 marzo 2001, n. 149 sono state introdotte alcune modifiche: l’elevazione della differenza massima di età fra chi adotta e l’adottato a 45 anni; la possibilità per i figli adottivi di conoscere le proprie origini biologiche; l’affidamento dei bambini a famiglie o a comunità di tipo familiare e non più agli istituti , che, a partire dal 2006, dovranno sparire. La nuova legge inoltre riconosce le convivenze civili: sono sempre solo le coppie sposate a poter adottare un bambino, ma tra gli elementi di stabilità della coppia adesso è possibile considerare anche gli anni di convivenza. Inoltre, la differenza massima di età tra genitore e figlio adottivo è di 45 anni (e non di 40 anni). Tra le altre novità, il fatto che i minori se capaci di discernimento debbano essere ascoltati sempre, e il dovere per i Tribunali di informare gli aspiranti genitori adottivi sullo stato del procedimento.
Adozione in casi particolari
In questo caso il rapporto che si crea tra il minore e i genitori adottivi non si sostituisce, ma si aggiunge a quello che il bambino ha con i genitori biologici.
Questo tipo di adozione è consentita solo in ipotesi tassative:
quando il minore sia orfano di entrambi i genitori e l’adottante sia un parente entro il sesto grado, oppure, pur non essendo legato al minore da vincoli di parentela, abbia stabilito con quest’ultimo un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
quando l’adottante è il coniuge del genitore del minore;
quando sia impossibile l’affidamento preadottivo.
La legge 149/2001 ha apportato modifiche anche per l’adozione in casi particolari. La legge introduce, infatti, fra l’altro, la possibilità per i minori handicappati orfani di padre e madre di essere adottati anche senza l’accertamento dello stato di abbandono.