Dopo l’astensione obbligatoria, la donna che intenda prendersi ancora cura del bambino può assentarsi ancora dal lavoro (astensione facoltativa), parzialmente retribuita. La legge sui congedi parentali ha ampliato il diritto a questa astensione sotto diversi aspetti: prima di tutto ha esteso il diritto al padre (che in casi eccezionali può godere peraltro anche dell’astensione obbligatoria), poi – in ragione di questo riconoscimento – ha previsto una durata complessiva del congedo fino a undici mesi, contro i sei precedenti. Infine ha ammesso che ci si possa assentare fino all’ottavo anno di età del bambino e non solo fino al terzo come prima. Tutti i vantaggi connessi alla maternità naturale sono attribuiti anche ai genitori adottivi, che anzi – in considerazione della particolarità della situazione – possono beneficiare dei congedi fino al dodicesimo anno di età del bambino adottato, contro gli otto della tutela ordinaria.
I riconoscimenti impliciti nella nuova normativa sono tutt’altro che trascurabili. Prima di tutto, la madre non è più la destinataria privilegiata dei benefici per la cura dei figli: la legge intende con questo favorire una più equa distribuzione del carico domestico in generale nell’ambito della famiglia. Si ammette poi l’esigenza della cura dei bambini oltre i tre anni, finora un problema “privato”, assumendo l’educazione dei figli – e non più solo le cure “emergenziali” dei primi tempi dopo la nascita, come un bene collettivo da tutelare a livello normativo.
FONTE INPS: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=46122