Mainstreaming

ll termine mainstreaming della prospettiva di genere esprime un principio che ha determinato in modo importante la programmazione delle politiche europee dell’ultimo decennio sulle pari opportunità tra uomini e donne. Prende in considerazione le differenze tra le condizioni, le situazioni e le esigenze delle donne e degli uomini per far sì che la prospettiva di genere si applichi all’insieme delle politiche e delle azioni comunitarie.

Il mainstreaming di genere può essere definito una strategia volta a smascherare e diminuire le differenze di impatto che politiche, a prima vista neutrali in termini di parità tra i sessi, hanno per donne e uomini. In quanto strategia finalizzata al raggiungimento delle pari opportunità contribuisce a porre il punto di vista delle donne letteralmente al centro in tutte le politiche e azioni della UE, promuovendo la loro partecipazione in campi o ruoli precedentemente loro preclusi.
L’applicazione del mainstreaming di genere nelle politiche, nei programmi e nei progetti generali costituisce un processo complesso, che interessa ogni fase dell’elaborazione di una politica: dalla progettazione, all’attuazione, sino alla valutazione e alla revisione.

Il principio, sancito formalmente dalle Nazioni Unite nella Conferenza di Pechino del 1995, è l’asse portante del IV Programma 1996-2000 e uno degli elementi fondamentali del Trattato di Amsterdam (1997). Contribuisce a far sì che l’obiettivo delle pari opportunità tra le donne e gli uomini, insieme a imprenditorialità, adattabilità, innovatività, diventi il riferimento trasversale e imprescindibile per accedere a programmi, formulare progetti, pensare politiche nazionali.
I cardini della strategia del mainstreaming di genere sono indicati nella Comunicazione della Commissione, del 21 febbraio 1996, “Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie”, la prima a definire una programmazione relativa a:

occupazione e mercato del lavoro: si intende portare avanti la definizione del quadro giuridico della parità, razionalizzare e integrare in maniera migliore i provvedimenti di sostegno a studi riguardanti l’imprenditoria femminile e la conciliazione tra vita familiare e vita professionale;
donne nella politica di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo: l’inserimento delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo viene definita dalla comunicazione (1998) della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’integrazione delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo;
donne capi d’impresa e coniugi collaboratrici nelle PMI: si prevedono azioni a favore delle donne nelle PMI, attraverso un miglioramento della flessibilità del lavoro e della qualificazione professionale, dell’accesso agevolato al credito;
istruzione e formazione: l’insieme delle azioni comunitarie in materia di istruzione, formazione o gioventù mira a inserire le pari opportunità come obiettivo specifico o come priorità addizionale;
diritto delle persone: azioni per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, per la lotta contro il traffico di persone e per il reinserimento nella società delle vittime di tale traffico. Sono previste azioni volte a migliorare la sicurezza e l’integrità delle donne rifugiate;
ricerca e scienze: rafforzata dalla comunicazione della Commissione del 1999 relativa a donne e le scienze;
politica del personale: la politica di pari opportunità viene attuata dalla Commissione nei confronti del suo personale tramite programmi di azioni positive.

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