Valutazione

Gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?

Dobbiamo distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione., Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato. Questo vale naturalmente anche al momento dell’Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Come risulta chiaramente dall’art 11 comma 11 dell’O M n. 90/01 solo se l’alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma; nelle superiori invece l’art 15 dell’O M n.90/01 distingue tra PEI semplificato e differenziato, distinzione non esistente per la scuola media. La situazione, infatti, cambia nel Secondo Ciclo (scuola superiore). In questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio.

Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:
• uno curriculare, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;
• uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.

FONTE MIUR: http://www.istruzione.it/urp/alunni_disabili.shtml

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