Magistratura di sorveglianza

La magistratura di sorveglianza è formata da magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni, ed è costituita dall’insieme dei Tribunali di Sorveglianza e degli Uffici di Sorveglianza. A questi ultimi possono essere assegnati uno o più magistrati. Il Tribunale, costituito in corrispondenza delle Corti di Appello e composto dai magistrati di sorveglianza del territorio e da membri laici (esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche), è competente in tema di concessione e di revoca delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e di rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive. Come giudice di appello, il Tribunale decide le impugnazioni proposte contro alcuni provveditorati del magistrato di sorveglianza.
Le decisioni del Tribunale sono sempre ordinanze, soggette al ricorso per Cassazione e adottate in camera di consiglio da un collegio composto da presidente, da un magistrato di sorveglianza e due esperti. Uno dei due magistrati componenti il collegio deve appartenere all’Ufficio di Sorveglianza competente per territorio rispetto al luogo in cui si trova il soggetto interessato.
La varietà delle funzioni attribuite al magistrato di sorveglianza rende difficile definire il ruolo svolto da tale organo. In linea generale, esso interviene allo scopo di garantire che l’esecuzione penale si attui nel rispetto dei diritti dei detenuti (vedi CONDANNATI) e degli internati (vedi INTERNATI).
In particolare, il magistrato di sorveglianza ha il compito di vigilare sulla organizzazione degli Istituti penitenziari; segnalare al ministero della Giustizia le esigenze dei servizi; approvare il programma di trattamento individualizzato per ogni singolo detenuto e i provvedimenti di ammissione al lavoro all’esterno; provvede sulla remissione del debito e sui ricoveri dei condannati per infermità psichica; decide sulle concessioni dei permessi, sulle misure di sicurezza e sui reclami disciplinari e in materia di lavoro dei detenuti e degli internati.

Nel diritto italiano è la parte del sistema giudiziario che si occupa della sorveglianza sull’esecuzione della pena. Il suo ruolo si svolge pertanto nel settore penale, e, temporalmente, dopo che la sentenza di condanna è stata pronunciata. Essa è nata con la legge di riforma penitenziaria 26 luglio 1975 n. 354, attuativa dell’art. 27 della Costituzione, Mentre in altri sistemi si ritiene che l’esecuzione della pena, anche detentiva, abbia natura semplicemente amministrativa, in Italia si è ritenuta necessaria la sua piena giurisdizionalizzazione.

Composizione

Si compone di due organi giurisdizionali: l’Ufficio di Sorveglianza, e il Tribunale di sorveglianza.
Il Tribunale di sorveglianza (fino al 1986 denominato Sezione) è costituito in corrispondenza delle Corti di Appello e la sua competenza territoriale è estesa all’intero distretto. È organo collegiale e specializzato, composto di magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni, e di esperti non togati (in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche). Giudica in un collegio di 4 membri, costituito per metà da magistrati ordinari e per metà da esperti. Una diversa composizione del collegio darebbe senz’altro luogo a nullità.
L’Ufficio di Sorveglianza è costituito su base pluricircondariale, ed è composto da uno o più Magistrati di Sorveglianza (fino al 1986 erano denominati Giudici). È organo monocratico, dotato di forte autonomia, soltanto funzionalmente sottordinato al Tribunale.

Compiti

La magistratura di sorveglianza ha il compito di vigilare sull’esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. In particolare, il magistrato di sorveglianza ha il compito di vigilare sulla organizzazione degli Istituti penitenziari; segnalare al ministero della Giustizia le esigenze dei servizi; approvare il programma di trattamento individualizzato per ogni singolo detenuto e i provvedimenti di ammissione al lavoro all’esterno; provvede sulla remissione del debito e sui ricoveri dei condannati per infermità psichica; decide sulle concessioni dei permessi, sulle misure di sicurezza e sui reclami disciplinari e in materia di lavoro dei detenuti e degli internati. Al magistrato di sorveglianza sono conferiti ampi poteri di intervenire, su reclamo del detenuto, in materia di lavoro e di disciplina, con ordinanza (e non più con “ordine di servizio”). A questo scopo la legge pone al magistrato l’obbligo di recarsi in frequente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di conferire.
Il Tribunale si occupa della concessione e revoca delle misure alternative (affidamento in prova ordinario e particolare, semilibertà, liberazione anticipata, detenzione domiciliare, liberazione condizionale, differimento della esecuzione delle pene).
L’Ufficio di sorveglianza decide in materia di permessi ordinari e premiali; è competente anche per le licenze ai semi liberi ed agli internati, sulla applicazione e revoca delle misure di sicurezza, sulla approvazione dei programmi di trattamento rieducativo, individualizzato, che l’amministrazione è tenuta per legge a redigere, alla fine del primo periodo di osservazione intramurale di ogni condannato definitivo

Procedura

Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto all’Ufficio di sorveglianza. In primo grado è competente in tema di concessione e di revoca delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e di rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive. Come giudice di appello, il Tribunale decide le impugnazioni proposte contro alcuni provvedimenti dell’Ufficio di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza decide sempre con ordinanza, adottata in camera di consiglio da un collegio composto da presidente, da un magistrato di sorveglianza e due esperti. Uno dei due magistrati componenti il collegio deve appartenere all’Ufficio di Sorveglianza competente per territorio rispetto al luogo in cui si trova il soggetto interessato. Le ordinanze del Tribunale sono soggette al ricorso per cassazione.

Gli esperti

La componente non togata è nominata dal C.S.M. su proposta del Presidente del tribunale di sorveglianza. Secondo la circolare del C.S.M. recante i “criteri per la nomina e conferma degli esperti dei tribunali di sorveglianza “, “la qualifica di “esperto” conduce a ravvisare nel componente privato del tribunale di sorveglianza un “cittadino idoneo estraneo alla Magistratura”. Tale qualifica ” non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l’ulteriore attributo di “professionista” ne rende, di fatto, imprescindibile l’ottenimento. Quanto al livello di professionalità richiesto, la dizione “professionista esperto” mostra che il legislatore non si è limitato a pretendere il possesso del titolo di studio, ma ha richiesto anche un’esperienza maturata nel vivo dell’esercizio professionale. Non è sufficiente, pertanto, un’ attività meramente teorica o di studio e di ricerca, ma il concreto impegno in un settore che abbia punti di contatto con le problematiche del tribunale di sorveglianza”. Non possono essere proposti per l’incarico in esame gli avvocati, i quali rivestano la qualità di esperti in una delle materie elencate dalla legge ed esercitino la professione nel distretto, salvo che la specificità del caso concreto, segnalata motivatamente dal presidente del tribunale di sorveglianza, porti ad escludere ogni pericolo di interferenza ed ogni menomazione all’immagine dell’Ufficio. La durata dell’ incarico è di tre anni rinnovabili indefinitamente. La legge non definisce il numero degli esperti, affidando al C.S.M. il compito di nominarli in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale di sorveglianza.

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