L’indennità per astensione obbligatoria è un trattamento economico sostitutivo della retribuzione, che spetta alle lavoratrici costrette ad assentarsi dal lavoro a causa dello stato di gravidanza. L’importo dell’indennità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria.
Hanno diritto all’indennità le lavoratrici dipendenti che si assentano dal lavoro per un periodo di 5 mesi utilizzabile in forma flessibile a partire dal nono mese di gravidanza (capo III Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi o pericolosi e che non possono essere adibite ad altre mansioni possono anticipare per rischio il periodo di astensione obbligatoria che precede il parto e posticipare i periodi di astensione obbligatoria successivi al parto. Il periodo di astensione obbligatoria successivo al parto può essere prorogato sino alla fine del 7° mese dopo il parto medesimo. In caso di parto prematuro, alla madre viene data la possibilità di recuperare i giorni di assenza obbligatoria persi prima del parto, in modo che la durata del congedo sia sempre di cinque mesi.
L’indennità spetta anche in caso di adozione e affidamento. In questi casi l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria a condizione che non abbia superato i 6 anni di età, 18 anni per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali.
La cassazione infatti ha recentemente riconosciuto alle libere professioniste che abbiano adottato un bambino in base alle norme che disciplinano l’adozione internazionale il diritto di percepire l’indennità di maternità anche se il minore ha superato i sei anni di età, dichiarando incostituzionale la norma che non lo consentiva ovvero l’art.72 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. Questa norma attribuisce l’indennità alle libere professioniste “a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di età”.
In caso di morte o di grave malattia della madre, di abbandono del figlio da parte della stessa o di affidamento esclusivo al padre, l’indennità per astensione obbligatoria dal lavoro spetta al padre lavoratore (capo IV Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L’indennità spetta anche alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, artigiane e commercianti) iscritte nei rispettivi elenchi prima del periodo indennizzabile, in regola con il versamento dei contributi (capo XI del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Possono chiedere l’indennità anche le libere professioniste. Con legge 15 ottobre 2003 n. 289 è stato modificato il Testo unico sulla tutela della maternità e della paternità nella parte relativa alla disciplina dell’indennità di maternità delle libere professioniste. Le nuove norme chiariscono, tra l’altro, che il reddito da prendere in riferimento per il calcolo all’indennità è solo quello professionale, con esclusione di quanto eventualmente percepito per altre attività svolte.
Il reddito da considerare non è più quello prodotto al momento della presentazione della domanda bensì quello percepito nel secondo anno precedente l’evento. Viene inoltre introdotto un limite massimo dell’indennità pari a 5 volte l’importo minimo già prescritto dalla legge, ferma restando la potestà delle singole Casse di stabilire importi più elevati.
Con il decreto interministeriale del 4 aprile 2002 si è disposto che l’indennità di maternità deve essere erogata anche alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e libere professioniste). La Circolare Inps 26 maggio 2003 n. 93 ha poi precisato le modalità di misura e calcolo dell’indennità di maternità a favore di questi soggetti.
Alle mamme lavoratrici precarie spetta l’assegno di maternità dello Stato. Anche alle atlete, “che esercitano attività sportiva anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto” deve essere riconosciuto l’indennità di maternità.
La Finanziaria 2007, in particolare, stabilisce che anche alle mamme con contratto di lavoro a tempo determinato spetta, entro il primo anno di vita dei figli, un congedo di tre mesi con retribuzione pari al 30% del reddito percepito. Inoltre, per aiutare le famiglie a conciliare vita e lavoro, viene innalzato il limite d’età dei minori per i quali si può chiedere il congedo parentale: da 8 a 12 anni di età in caso di affidamento e da 12 a 15 anni, in caso di adozione.