Assistenza economica

Disposizioni specifiche in caso di figli o familiari portatori di handicap
Beneficiari
Genitori o familiari di soggetti portatori di handicap che siano lavoratori con contratto subordinato.
Condizioni di ammissibilità
Le agevolazioni per l’assistenza ai portatori di handicap si applicano ai genitori e ai familiari lavoratori che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado, anche se non convivente. L’INPS precisa che non è necessario che l’assistenza sia quotidiana, ma deve comunque assumere i caratteri di sistematicità ed adeguatezza. In tal senso, le agevolazioni possono essere concesse anche ai lavoratori che, pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità, offrano allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata.
In questi casi l’INPS richiede un nuovo documento da presentare agli uffici periferici: il programma di assistenza.
Per l’applicazione degli istituti è necessario che il soggetto portatore di handicap in riferimento al quale sono previste le agevolazioni per genitori e/o familiari:
– versi in situazione di gravità (ossia presenti una minorazione, singola o plurima, che riduce l’autonomia personale, correlata all’età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione);
– non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
– sia stato sottoposto ad accertamento dell’handicap con conseguente rilascio del certificato medico da parte delle apposite Commissioni Mediche istituite presso le ASL.
Il Decreto ministeriale 2 agosto 2007 ha individuato le patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
Le agevolazioni variano in rapporto all’età del minore.
Riferimenti normativi
Legge n. 104/92, art 4, comma 1 e art. 33 e Legge n. 53/2000, art. 20; Circolare INPS 90 del
23 maggio 2007
Agevolazioni per i genitori fino al compimento dei tre anni del bambino
Madre e padre, purché non contemporaneamente, possono usufruire del prolungamento del congedo parentale o del prolungamento dei riposi orari. La fruizione è consentita in via alternativa (se uno dei genitori, cioè, decide di prolungare il congedo parentale, nessuno dei due avrà più diritto al prolungamento dei riposi orari giornalieri e viceversa).
Prolungamento del congedo parentale
Durata e modalità di fruizione
Il periodo di prolungamento può essere fruito solo decorso il termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale.
Per la madre è dunque fruibile dopo 6 mesi dalla fine del congedo di maternità e per il padre dopo 7 mesi dalla nascita del figlio. In presenza di un solo genitore, dopo 10 mesi dalla finedel periodo di astensione obbligatoria: in caso di madre “sola “, dalla fine del congedo di maternità; in caso di padre “solo”, dalla nascita del minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità. In sintesi, prima di accedere al prolungamento dell’astensione facoltativa, è necessario fruire dei congedi parentali oppure attendere che siano trascorsi i periodi di tempo su indicati.
Ciascun genitore può usufruire del prolungamento del congedo anche qualora l’altro non né abbia diritto (per appartenenza a tipologie contrattuali che non lo prevedono, oppure disoccupato).
Trattamento economico
Il genitore che usufruisce del prolungamento del congedo parentale ha diritto ad un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di 6 mesi.
Trattamento normativo e previdenziale
Il periodo è coperto da contribuzione figurativa. E’ computato nell’anzianità di servizio, ma non ai fini del calcolo delle ferie maturate e della tredicesima mensilità.
Riferimenti normativi
D. Lgs n. 151/01, art. 33, comma 1, 34, 35; Messaggio INPS 22578 del 17 settembre 2007
Prolungamento dei riposi orari giornalieri
Durata e modalità di fruizione
La scelta di avvalersi del prolungamento dei riposi giornalieri dà diritto a 2 ore di permesso al giorno per chi ha un orario lavorativo pari o superiore alle 6 ore giornaliere ed 1 ora di permesso al giorno per chi ha un orario lavorativo inferiore alle 6 ore giornaliere.
Trattamento economico
Chi ne usufruisce ha diritto ad un’indennità pari alla retribuzione oraria erogata dall’ente assicuratore ed anticipata direttamente dal datore di lavoro.
Trattamento normativo e previdenziale
I riposi sono coperti da contribuzione figurativa in misura ridotta. Le ore non lavorate sono computate nell’anzianità di servizio, ma non ai fini del calcolo delle ferie maturate e della tredicesima mensilità.
Riferimenti normativi
D. Lgs n. 151/01, art. 33, 2 comma, art. 42
Agevolazioni per i familiari e i genitori successivamente il terzo anno di vita del figlio
Permessi mensili per i genitori
Condizioni di ammissibilità
I genitori possono fruire dei permessi mensili per il figlio minorenne che abbia superato i tre anni anche se non convivente.
Se, invece, il figlio è maggiorenne è necessario che sia convivente oppure se non convivente deve aver bisogno di assistenza continuativa ed esclusiva.
Durata e modalità di fruizione
I genitori, alternativamente, possono usufruire di 3 giorni complessivi di permesso al mese, anche continuativi, benché l’altro genitore non ne abbia diritto. I 3 giorni suddivisi tra i genitori, possono essere usufruiti anche contestualmente, purché nel rispetto del limite massimo.
In caso di più figli portatori di handicap all’interno dello stesso nucleo familiare, i permessi sono elevabili fino ad un massimo di tre giornate mensili per ciascun figlio.
I permessi mensili sono cumulabili con il congedo parentale e con il congedo per la malattia del figlio.

Trattamento economico
E’ riconosciuta un’indennità pari alla retribuzione giornaliera, a carico dell’INPS, anticipata dal datore di lavoro.
Trattamento normativo e previdenziale
I permessi sono coperti da contribuzione figurativa. Sono computati nell’anzianità di servizio, ma non ai fini del calcolo delle ferie maturate e della tredicesima mensilità.
Riferimenti normativi
Legge n. 104/92, art. 33, comma 3; D. Lgs 151, art.42, comma 2, comma 3
Permessi mensili per i familiari
Possono fruire dei permessi mensili anche i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il terzo grado conviventi e i familiari, anche se non conviventi, a condizione che l’assistenza prestata dal familiare sia continua ed esclusiva.
Nel caso in cui il disabile sia coniugato, è stato stabilito che tale beneficio spetti anche al coniuge.
E’ applicato il medesimo trattamento economico, normativo e previdenziale previsto per i genitori successivamente il terzo anno di vita del figlio.
Agevolazioni per familiari e genitori indipendentemente dall’età del figlio
Congedo di 2 anni per genitori e familiari per la cura dei disabili
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre e, dopo la loro scomparsa o se totalmente inabili, uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile possono fruire di un periodo di congedo per la cura del familiare.
Nel caso in cui il disabile sia coniugato, è stato stabilito recentemente che tale beneficio spetti, prioritariamente, al coniuge convivente rispetto agli altri potenziali beneficiari.
Condizioni di ammissibilità
E’ richiesta la presenza della situazione di gravità del soggetto portatore di handicap accertata dalle apposite Commissioni istituite presso le ASL ed il possesso dei requisiti per la fruizione del diritto al prolungamento del congedo parentale, ai riposi orari giornalieri ed ai permessi retribuiti. In particolare, i genitori possono fruire del congedo per il figlio minorenne anche in assenza di convivenza, mentre è richiesta la continuità ed esclusività dell’assistenza quando il figlio sia maggiorenne e non convivente con i genitori oppure quando il congedo venga richiesto da fratelli o sorelle conviventi con il disabile.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche quando l’altro genitore non ne ha diritto. I fratelli possono fruirne, sempre che i genitori in vita non abbiano già goduto cumulativamente dei due anni di congedo.
Durata e modalità di fruizione
Spetta per un periodo di due anni, anche frazionabile. I genitori possono anche usufruirne entrambi, purché mai nello stesso periodo e comunque non superando complessivamente il limite massimo di 2 anni.
E’ possibile, inoltre, per lo stesso figlio, che i genitori fruiscano, anche contemporaneamente, del congedo di maternità o del congedo parentale e/o del suo possibile prolungamento. Il congedo non è compatibile invece con i permessi giornalieri e mensili e con il prolungamento del congedo parentale.

Trattamento economico
Il congedo è retribuito in maniera pari all’ultima retribuzione percepita, rapportata a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati. L’ndennità mensile comprende anche la tredicesima.
Trattamento normativo e previdenziale
L’intero periodo è coperto da contribuzione figurativa, rapportato a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di
36.151,98 Euro annue per il congedo di durata annuale, importo rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il congedo non incide sulla maturazione delle ferie, salvo indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.
Chi usufruisce del congedo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, a scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.
Riferimenti normativi
Legge n. 53/2000, art. 4, comma 4 bis, D. Lgs. n. 151/2001, art. 42, 5 comma; Legge n. 350/2003; Circolare n. 31 del 12 maggio del 2004; Circolare n. 107 del 29 settembre 2005, Circolare 112 del 3 agosto 2007; Messaggio INPS 22912 del 20 settembre 2007
Agevolazioni in caso di eventi particolari e gravi motivi familiari
Permessi per eventi particolari
Si tratta di permessi a sostegno della famiglia riconosciuti ai lavoratori in particolari circostanze.
Beneficiari
Lavoratori e lavoratrici con contratto di lavoro subordinato.
Durata e modalità di fruizione
Il lavoratore e la lavoratrice possono fruire di tre giorni di permesso all’anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° o del convivente purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. In caso di grave infermità, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, possono essere concordate con il
datore diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. I giorni di permesso devono essere fruiti entro 7 giorni dal verificarsi del decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a
conseguenti specifici interventi terapeutici.
I permessi per eventi particolari sono cumulabili a quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate.
Trattamento economico
I permessi sono retribuiti.
Adempimenti
Per fruire del permesso, il lavoratore o la lavoratrice deve comunicare previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso e i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
Riferimenti normativi
Legge 53/00, art. 4 e DM 278/2000 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4
della L. 53/2000

Agevolazioni per familiari e genitori indipendentemente dall’età del figlio
Si tratta di periodi di congedo a sostegno della famiglia riconosciuti ai lavoratori in presenza di gravi e documentati motivi.
Beneficiari
Lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
Condizioni di ammissibilità
Il congedo può essere richiesto per gravi motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, delle persone nei cui confronti sussite l’obbligo alimentare, anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono le necessità familiari derivanti dal decesso, da specifiche situazione patologiche (indicate nel DM 278/2000 ) o dalle esigenze di cura delle persone
menzionate; nonchè le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.
Durata e modalità di fruizione
Il lavoratore e la lavoratrice possono fruire del periodo di congedo, in modo continuativo o frazionato, per una durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Adempimenti
I lavoratori sono tenuti a documentare l’evento con le relative certificazioni. Il datore deve rilasciare un’attestazione che certifichi la durata del congedo usufruito, nel momento in cui si interrompe il rapporto di lavoro.
Trattamento economico e normativo previdenziale
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Riferimenti normativi
Legge 53/00, art. 4 e DM 278/2000 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della L 53/2000”, art. 2 Ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e paternità scheda 4
Controlli prenatali
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Per fruire dei permessi per effettuare gli esami le lavoratrici devono presentare al datore di lavoro apposita istanza e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
Riferimenti normativi
Testo Unico n. 151/2001, art. 14

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