Può fare richiesta di visita di aggravamento di invalidità civile la persona a cui sia già stato riconosciuto un grado di invalidità e che, attraverso successivi accertamenti medici, riscontra un peggioramento della propria menomazione nel corso del tempo.
Domanda
A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all’INPS esclusivamente per via telematica.
Per i minori e gli interdetti la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante o il tutore.
Allegati
• certificazione medica attestante l’aggravamento della menomazione
• documentazione medica (accertamenti diagnostici) attestante l’aggravarsi della patologia
• fotocopia della vecchia istanza di invalidità civile
Certificato medico
In fase di redazione del certificato introduttivo il medico di famiglia dovrà inserire tutte le patologie, senza omettere nessuna, che possano essere documentate, includendo anche le eventuali complicazioni subentrate come conseguenza della patologia che ha determinato il primo riconoscimento di invalidità. E’ altresì importante non omettere nessuna infermità, anche di diversa indole di cui si possa essere affetti. Inoltre, tale certificazione medica, oltre alla diagnosi riguardante l’infermità invalidante, deve anche precisare con chiarezza le cause che hanno dato origine alla modificazione del quadro clinico preesistente (art. 2, D.M. Ministero del tesoro – 9 novembre 1990).
Nuova gestione delle domande di aggravamento
Fino adesso la procedura INVCIV2010 (la nuova procedura in vigore a partire del 1° gennaio 2012) consente già l’acquisizione e la gestione delle domande di aggravamento riferite a patologie oncologiche (legge n. 80/2006).
Con la nuova funzione, può essere presentata la domanda di aggravamento che sarà accolta con riserva (cioè sarà consentito l’ingresso nel sistema) ma non sarà lavorabile fino a quando non verrà chiuso l’iter sanitario della domanda precedente.
Nel momento in cui la domanda precedente verrà definita, la richiesta di aggravamento:
• entrerà nel sistema informatico dell’Istituto, con decorrenza dalla data di ingresso con riserva;
• verrà definitivamente respinta nei casi in cui non sussistano le condizioni necessarie
Nei casi in cui una domanda di aggravamento contenga più richieste (es. invalidità, cecità, etc…) e se per una di queste richieste esiste già una domanda precedente ancora aperta tutte le richieste transiteranno correttamente in procedura tranne quella per la quale risulta la
domanda ancora aperta. La domanda che ha avuto ingresso con riserva verrà lavorata con le modalità descritte nel punto precedente
Per ogni domanda che rimane nello stato “ricevuta con riserva” viene visualizzato il seguente messaggio:
“La domanda di aggravamento di … con nr.domus … viene ricevuta con riserva per la presenza della domanda presentata in data … ,nr.domus …., il cui iter sanitario non risulta ancora concluso. La presente domanda verrà accettata non appena la sede provvederà alla definizione della precedente”.
Testo integrale del messaggio:
Messaggio INPS del 09-08-2012, n. 13333: Invalidità civile – Procedura INVCIV2010. Rilascio “Gestione domande di aggravamento”.
Riferimenti normativi
• Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 698:Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici (G.U. 22 dicembre 1994, n. 298)
• Decreto Legislativo, 23 novembre 1988, n. 509: Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della Legge 26.06.1988, n. 291 (G.U. 26 novembre1988, n. 278)
• Ministero del tesoro, Decreto 9 novembre 1990
Determinazione delle caratteristiche del modello di domanda, da presentare per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, e delle caratteristiche della certificazione da allegare a dimostrazione della presunta invalidità (1)