L. 28.02.86, n. 41 – L. 23.12.37, n. 2387 – Circ. Inps 22.07.97, n. 164 – Circ. Inps 23.10.92, n. 248 – Circ. Inps 22.07.92, n.190 – Circ. Inps 13.02.88, n. 32, – Circ. Inps 31.03.82, n. 79 – Circ. Inps 22.06.80, n. 133 – Circ. Inps 17.05.78, n. 320 – CCN Interconfederale 31.05.41
L’assegno in occasione del matrimonio spetta agli operai ed alle operaie dipendenti da imprese industriali, artigiane e cooperative e al personale di bassa forza dell’armamento libero, i quali abbiano svolto almeno una settimana di servizio prima del matrimonio ed usufruiscano effettivamente del congedo.
L’assegno, pari a 7 giorni di retribuzione (otto per i marittimi), è corrisposto dai datori di lavoro per conto dell’Inps all’inizio del periodo di congedo. L’azienda, entro un anno dalla data dei singoli pagamenti, chiede all’Istituto il rimborso (generalmente effettuato tramite conguaglio delle somme a credito del Modello DM10/2).
Eguale trattamento hanno i lavoratori disoccupati, qualora facciano valere un rapporto di lavoro (presso le predette aziende) per almeno 15 giorni nei novanta precedenti la data di celebrazione del matrimonio. L’assegno spetta anche alle operaie ed ai marittimi che presentino le dimissioni per contrarre matrimonio. In questi ultimi casi saranno i lavoratori a presentare domanda all’Istituto.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Operai ed intermedi dipendenti di aziende industriali, artigiane e cooperative e personale di bassa forza dell’armamento libero.
Lavoratori a domicilio.
Apprendisti.
Lavoratori extracomunitari.
Hanno diritto ad un congedo della durata di 8 giorni consecutivi.
Il trattamento economico è a carico dell’Inps.
I contratti collettivi possono prevedere periodi integrativi a carico del datore di lavoro.
CONDIZIONI
Ai lavoratori con qualifica non impiegatizia. Anzianità di servizio di almeno una settimana ed effettiva fruizione del congedo. ?Lavoratori a domicilio. ?Sussistenza di 15 giorni di commessa nei 90 precedenti
. ?Lavoratori extracomunitari.
• Qualora contraggano matrimonio all’estero e siano residenti nel territorio nazionale in data antecedente alla celebrazione ed abbiano acquisito anche in Italia lo stato di coniugato.
• Nei casi di poligamia è concesso una sola volta. L’assegno non spetta ai lavoratori per i quali il datore di lavoro non versa il contributo CUAF.
AMMONTARE
Generalità dei lavoratori. L’assegno è pari a 7 giorni di retribuzione ed è calcolato generalmente sulla base della retribuzione percepita nell’ultimo periodo di paga. Lavoratori a domicilio. 7 giornate di guadagno medio realizzato nell’ultimo periodo (o periodi) di commessa di durata non inferiore a 8 giorni. Soci di cooperative di produzione e lavoro. Retribuzione che avrebbe percepito durante il congedo (no salari convenzionali). L’ammontare dell’assegno (quota a carico Inps) è ridotto di una somma equivalente alla contribuzione a carico dell’apprendista (5,54%). Spetta ad entrambi i coniugi se ne hanno diritto
PAGAMENTO DELL’ASSEGNO
• Vi provvede direttamente il datore di lavoro:..conguagliando l’ammontare a suo credito, a fronte dei contributi dovuti tramite Mod. DM10/2 mensile; ..entro un anno dal pagamento, pena la decadenza del diritto; ..nel caso di lavoratore occupato presso più datori spetta se almeno uno dei due rapporti duri per più di una settimana e ciascun datore di lavoro concorre al pagamento per la quota spettante.?Vi provvede l’Inps su domanda dell’interessato