Astensione obbligatoria

Dopo l’astensione obbligatoria, la donna che intenda prendersi ancora cura del bambino può assentarsi ancora dal lavoro (astensione facoltativa), parzialmente retribuita. La legge sui congedi parentali ha ampliato il diritto a questa astensione sotto diversi aspetti: prima di tutto ha esteso il diritto al padre (che in casi eccezionali può godere peraltro anche dell’astensione obbligatoria), poi – in ragione di questo riconoscimento – ha previsto una durata complessiva del congedo fino a undici mesi, contro i sei precedenti. Infine ha ammesso che ci si possa assentare fino all’ottavo anno di età del bambino e non solo fino al terzo come prima. Tutti i vantaggi connessi alla maternità naturale sono attribuiti anche ai genitori adottivi, che anzi – in considerazione della particolarità della situazione – possono beneficiare dei congedi fino al dodicesimo anno di età del bambino adottato, contro gli otto della tutela ordinaria.
I riconoscimenti impliciti nella nuova normativa sono tutt’altro che trascurabili. Prima di tutto, la madre non è più la destinataria privilegiata dei benefici per la cura dei figli: la legge intende con questo favorire una più equa distribuzione del carico domestico in generale nell’ambito della famiglia. Si ammette poi l’esigenza della cura dei bambini oltre i tre anni, finora un problema “privato”, assumendo l’educazione dei figli – e non più solo le cure “emergenziali” dei primi tempi dopo la nascita, come un bene collettivo da tutelare a livello normativo.

FONTE INPS: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=46122

Share the Post:

Related Posts