Visita medico-legale
Il riconoscimento delle condizioni di invalidità civile, di sordità, di cecità e/o di persona handicappata avviene in seguito a una visita medico-legale da effettuare presso l’Azienda Sanitaria Locale della zona di appartenenza.
La visita è effettuata da una Commissione presso gli uffici di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale in data comunicata all’interessato.
È possibile richiedere la visita presso il proprio domicilio, previa opportuna certificazione del medico curante, nel caso in cui l’interessato non fosse in grado di presentarsi personalmente per gravi difficoltà che rendono difficile o pericoloso per sé o per gli altri il trasporto.
Alla presentazione della domanda segue la comunicazione della visita medico-legale.
Le commissioni sono composte da:
un medico specialista in medicina legale con le funzioni di Presidente;
due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;
un medico in rappresentanza delle Associazioni di categoria del richiedente (sono ammessi i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, dell’Unione Italiana Ciechi, dell’Ente Nazionale Sordomuti e dell’Associazione Nazionale delle Famiglie dei Fanciulli ed Adulti Subnormali).
Durante la visita la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
Entro 3 mesi dalla data della presentazione della domanda, l’interessato deve essere convocato per la visita medica.
Decorso inutilmente il termine di 3 mesi, l’interessato può presentare una “diffida a provvedere”, in carta semplice, indirizzata all’Assessorato alla Sanità della Regione.
Tale provvedimento impone alle commissioni competenti di fissare la data della convocazione entro il termine complessivo di 9 mesi dalla data di presentazione della domanda, oppure, se la diffida viene presentata oltre il sesto mese, non oltre 90 giorni dalla presentazione della diffida stessa.
La commissione dell’Azienda Sanitaria Locale, dopo l’accertamento redige il verbale, che viene inviato alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
La commissione svolge una funzione di controllo e ha la possibilità di sospendere le procedure e richiamare il soggetto per un ulteriore accertamento.
Al termine del percorso previsto per l’accertamento, è redatto il verbale della visita indicante l’esito della stessa e l’eventuale percentuale di invalidità riscontrata.
Se una minorazione dovesse rivelare la possibilità di modificarsi nel tempo, in sede di accertamento, viene fissato un termine entro il quale il richiedente, convocato direttamente dal presidente della Commissione per la visita, dovrà essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari.
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