Permesso di soggiorno
Analizzando la tipologia dei permessi di soggiorno concessi agli immigrati stranieri in Italia, nel suo Dossier statistico la Caritas di Roma sottolinea il carattere stabile dell’immigrazione, presente per il 59% per lavoro, per il 29% per motivi familiari e per un altro abbondante 7% per altri motivi anch’essi stabili o comunque di una certa durata (adozione, motivi religiosi, residenza elettiva). Nel complesso, si legge nel Dossier, si tratta del 95% del totale e ciò, senza alcun margine di dubbio, porta a leggere l’immigrazione come una dimensione strutturale della nostra società che esige una correlativa politica di accoglienza e inclusione.
Chi può soggiornare
Secondo le norme vigenti, possono soggiornare in Italia gli stranieri entrati regolarmente che hanno:
un passaporto o documento equivalente;
un visto di ingresso;
un permesso o una carta di soggiorno rilasciati in Italia;
un permesso di soggiorno o un documento equivalente rilasciato dalle autorità di uno Stato dell’Unione europea (per una permanenza in Italia non superiore a 90 giorni).
Così come per l’ingresso in Italia, anche per il soggiorno lo straniero deve sempre essere in grado di dimostrare: lo scopo e le condizioni del soggiorno; quali sono i mezzi di sussistenza; che tali mezzi siano sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza.
Permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno va richiesto, entro 8 giorni lavorativi dalla data d’ingresso, al questore del luogo di destinazione. Gli uffici e i commissariati di Pubblica sicurezza forniscono un modulo nel quale il cittadino straniero, presentando il proprio passaporto e il visto di ingresso, deve indicare:
i propri dati anagrafici e quelli dei figli minori che lo accompagnano;
il luogo e il motivo del soggiorno.
Il permesso di soggiorno verrà rilasciato per lo stesso motivo per cui era stato richiesto il visto di ingresso in Italia. Il rilascio avviene entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
La richiesta del permesso di soggiorno può essere inoltrata per i seguenti motivi: turismo, cure mediche, ricongiungimento familiare, lavoro dipendente, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, rifugiati politici, affari, missione, studio, religione o culto, protezione sociale.
Possono essere previste speciali modalità di rilascio in merito ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
La nuova legge sull’immigrazione prevede che lo straniero che richiede il permesso di soggiorno sia sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Tale norma è stata molto criticata per il suo carattere discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri, al punto che la Camera ha votato un ordine del giorno che impegna il governo a introdurre l’identificazione tramite rilevazione dei “dati biometrici” nella carta d’identità e nel documento elettronico per tutti i cittadini. Resta comunque differente la finalità per cui le impronte vengono rilevate: per i cittadini italiani le impronte consentirebbero la semplice identificazione (come ora la fotografia) e verrebbero raccolte e conservate dalle anagrafi; nel caso degli stranieri, invece, le impronte vengono raccolte e conservate dalle autorità di polizia che possono dar luogo a periodici riscontri a prescindere dall’esistenza di motivi di indagine specifici.
Durata del permesso
La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti stabiliti dal testo unico sull’immigrazione o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
La durata non può essere:
superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione; tale permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal testo di legge o dal regolamento di attuazione;
superiore a due anni nei casi di ricongiungimento familiare.
Possono inoltre soggiornare nel territorio italiano gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (art. 26). In questi casi il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
Contratto di soggiorno
La nuova legge sull’immigrazione ha introdotto una norma (art. 6) secondo cui il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Tale contratto, stipulato da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un cittadino non comunitario prestatore di lavoro, deve contenere:
la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
Durata del contratto di soggiorno
La durata del contratto di soggiorno non può superare:
nove mesi, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
un anno, per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
due anni, per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, fino a tre annualità. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.
Carta di soggiorno
La carta di soggiorno è il documento che consente agli stranieri il soggiorno a tempo indeterminato in Italia e deve essere vidimata ogni dieci anni. Può essere richiesta da ogni straniero che soggiorni regolarmente in Italia da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari. La richiesta della carta di soggiorno va inoltrata al questore e può essere fatta per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.
Il titolare delle carta di soggiorno può:
entrare e uscire dall’Italia senza bisogno del visto;
svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia riservata a cittadini
italiani;
accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione;
partecipare alla vita pubblica del luogo in cui vive.
Le cittadine straniere titolari di carta di soggiorno, inoltre, hanno diritto di chiedere (all’INPS o al comune di residenza) l’assegno di maternità per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000 in poi.
Accertata la sussistenza di tutti i requisiti, il questore rilascia la carta di soggiorno entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
Contro il rifiuto del rilascio o contro la revoca della carta è possibile fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) entro 60 giorni dalla comunicazione.
Rinnovo del permesso
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora:
almeno novanta giorni prima della scadenza, nei casi di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato (durata due anni);
sessanta giorni prima della scadenza, nei casi di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (durata un anno);
trenta giorni nei restanti casi.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno viene rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale e viene concesso entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Anche per quanto concerne il rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero richiedente è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
Conversione
Il permesso di soggiorno viene convertito entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. La conversione può avvenire nei seguenti casi:
Il permesso per lavoro autonomo può essere utilizzato per lavoro
dipendente e viceversa;
Il permesso per lavoro stagionale può essere convertito in permesso per lavoro subordinato ma solo alla fine della seconda stagione;
Il permesso per studio può essere convertito in permesso per lavoro ma all’interno del numero di ingressi per lavoro (quote) previsti dal governo di anno in anno.
Il permesso per motivi di protezione sociale può essere convertito in permesso per studio o utilizzato per lavorare.
Non è necessario convertire il permesso per ricongiungimento familiare per poter svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo.
Rifiuto e revoca
La legge prevede che il permesso di soggiorno viene rifiutato o revocato, così come il suo rinnovo, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il rifiuto o la revoca possono inoltre essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
La decisione deve essere comunicata allo straniero o direttamente o con notifica del provvedimento scritto e motivato. In caso di rifiuto o di revoca è possibile inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) entro 60 giorni dalla comunicazione.
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