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Cittadinanza

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La cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis” (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

La legge n. 91 del 5 febbraio1992 (che ha sostituito la vecchia legge n. 555 del 13 giugno 1912) prevede diversi casi di acquisto della cittadinanza, alcuni automatici al verificarsi di certe condizioni e/o subordinati alla semplice dichiarazione di volontà dell’interessato (per nascita, per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, per adozione, per discendenza, per acquisto o riacquisto da parte del genitore, per nascita e residenza in Italia), altri subordinati al verificarsi di determinate condizioni, alla dichiarazione di volontà e ad una decisione dell’Autorità (per matrimonio, per naturalizzazione, quest’ultimo legato al periodo di residenza in Italia).
Sono poi previsti alcuni casi di perdita (per rinuncia, per revoca e, in casi particolari, a seguito dell’acquisto volontario di cittadinanza straniera) e di riacquisto della cittadinanza italiana. La perdita della cittadinanza italiana fa anche cessare l’obbligo di prestare il servizio militare.
Per i diversi casi di acquisto, di perdita o di riacquisto, sono previste diverse procedure, con diversi uffici competenti.

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