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Assegno di maternità

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E’ una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per ogni figlio biologico o adottato, o in affidamento preadottivo. Per le nascite o per gli ingressi in famiglia relativi a tutto il 2008, l’importo dell’assegno è pari a 1.843,90 euro. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza a chi fruisce già di una indennità, ma di importo inferiore.

I requisiti

L’assegno spetta se:

la lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del bambino;
la madre è disoccupata, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi;
la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di gravidanza, ed ha almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino.
La domanda
Per ottenere l’indennità si deve presentare domanda all’Inps entro sei mesi dalla nascita, o dall’effettivo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, altrimenti perde il diritto.

ASSEGNO DI MATERNITA’ CONCESSO DAI COMUNI

E’ una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia.
L’assegno spetta, inoltre, alle cittadine extracomunitarie con lo status di rifugiate politiche, anche se non sono in possesso della carta di soggiorno.
L’importo per il 2008 è pari a 299,53 € mensili per cinque mesi, per complessivi 1.497,65 €.
A partire dal 2 luglio 2000, spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni), per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.

I requisiti

L’assegno spetta alla donna che:

non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un’indennità di maternità di importo inferiore a quello dell’assegno del Comune può esserle riconosciuta la differenza);
vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall’Indicatore della situazione economica (ISE), il cui valore per il 2008, con riferimento ai nuclei familiari composti di tre persone, è di 31.223,51 euro.
L’assegno va chiesto al Comune di residenza, improrogabilmente entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione, e viene pagato dall’Inps.

Per ottenere l’indennità di maternità le lavoratrici dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione.

Per le altre categorie:

le lavoratrici domestiche devono aver versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti il periodo di assenza obbligatoria o almeno sei mesi di contributi nell’anno precedente;
le lavoratrici agricole devono aver effettuato minimo 51 giornate di lavoro nell’anno precedente il periodo di assenza obbligatoria;
le lavoratrici autonome devono risultare iscritte negli elenchi degli artigiani o dei commercianti, o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prima del periodo indennizzabile per maternità e aver pagato i contributi relativi;
le lavoratrici parasubordinate devono avere un minimo di tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori al parto.

In particolare
L’indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi; per astensione facoltativa, per un periodo non superiore a 11 mesi complessivi tra i due genitori, da fruire nei primi otto anni di vita del bambino.
‘indennità per astensione obbligatoria spetta:

Alle lavoratrici dipendenti che debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. L’indennità spetta anche, in caso di parto anticipato, per il periodo compreso tra la data prevista e quella effettiva del parto. La legge 53/2000 ha introdotto la flessibilità dell’astensione obbligatoria, cioè la possibilità per la lavoratrice di posticipare la sospensione del lavoro al mese precedente la data presunta del parto; il periodo non goduto sarà così fruito dopo la nascita del bambino. Ciò a condizione che lo specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso in cui la lavoratrice dipenda da un’azienda soggetta a controlli sanitari (ad esempio: azienda industriale), attestino che tale situazione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. Se manca l’obbligo per l’azienda del medico competente, tale funzione spetta al ginecologo. Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi o pericolosi (e non possono essere adibite ad altre mansioni) e quelle che soffrono per particolari patologie, preesistenti alla gestazione o verificatesi in seguito, possono anticipare “per rischio” il periodo di astensione obbligatoria precedente al parto, su autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
Per motivi analoghi e su segnalazione del datore di lavoro, l’Ispettorato ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro, fino al 7° mese successivo al parto.
In caso di morte o di grave malattia della madre, in caso di abbandono o di non riconoscimento del bambino da parte della madre, anche non lavoratrice, l’indennità per astensione obbligatoria relativa ai mesi successivi al parto spetta al padre lavoratore dipendente.
La lavoratrice ha diritto all’indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui:
il bambino sia nato morto;
il bambino sia deceduto successivamente al parto;
ci sia stata un’interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione (che è considerata parto)
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), a partire dal 27 aprile 2001 (entrata in vigore Testo unico sulla maternità), spetta l’indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, ma per queste categorie non c’è l’obbligo di astensione dal lavoro, come avviene invece per le lavoratrici dipendenti. Spetta sempre per 5 mesi anche in caso di parto prematuro e in caso di parto successivo alla data presunta.
Alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, che versano il contributo del 24,72%.
– L’indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati

In caso di adozione l’indennità spetta
Alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato bambini o che li abbiano presi in affidamento (preadottivo o provvisorio), per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, sempre che il bambino adottato non abbia ancora compiuto i sei anni (i 18 anni di età in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale). Spetta anche al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente.

Spetta anche alle lavoratrici autonome adottive o affidatarie (affidamento preadottivo) ma non al lavoratore autonomo.

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