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Assegno

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Assegno Statale di maternità per lavoratori atipici o discontinui
Si tratta di un contributo economico erogato dallo Stato per ogni figlio nato, adottato o in affidamento alle madri che non hanno maturato i contributi sufficienti per aver diritto ai trattamenti previdenziali di maternità. Se, per qualche motivo, la madre non è presente nella famiglia (abbandono del figlio, separazione, ecc.), l’assegno spetta al padre.
Beneficiarie
E’ concesso alle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie o in possesso di carta di soggiorno che non beneficiano dell’indennità di maternità, ma per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela obbligatoria della maternità.
Condizioni di ammissibilità
E’ erogabile in uno dei seguenti tre casi:
– quando la lavoratrice abbia versato 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra i nove e i diciotto mesi prima del parto o l’ingresso in famiglia del bambino;
– quando tra la data della perdita del diritto alle prestazioni previdenziali (derivanti dallo svolgimento per almeno tre mesi di attività lavorativa) e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi;
– in caso di recesso o dimissioni volontarie durante il periodo di gravidanza, se la lavoratrice ha versato almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino.
Adempimenti
La domanda, in carta semplice, deve essere presentata all’Inps entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’effettivo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. Alla domanda deve essere allegata la documentazione che dimostri il possesso di requisiti che danno diritto alla concessione dell’assegno, l’eventuale presenza di altri trattamenti economici o previdenziali di maternità, l’eventuale richiesta dell’assegno di maternità erogato dal comune.
L’assegno è erogato entro 120 giorni dalla richiesta e non è cumulabile con quello del Comune, ma è compatibile con altre forme di sostegno alla maternità.
Trattamento economico
Per le nascite o per gli ingressi in famiglia relativi a tutto il 2007, l’importo dell’assegno è pari a 1.813,08 euro. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza a chi fruisce già di una indennità, ma di importo inferiore.
Riferimenti normativi
TU n. 151/2001, art. 75
Assegno di maternità comunale
Si tratta di un contributo economico erogato dai comuni alle madri, anche adottive o affidatarie, che non hanno diritto né all’indennità di maternità né all’assegno statale per lavoratori atipici o discontinui, per mancanza totale di copertura previdenziale. Nel caso in cui la madre fruisca di un’indennità di maternità di importo inferiore a quello dell’assegno del
Comune può esserle riconosciuta la differenza.
Beneficiarie
L’assegno spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia e alle cittadine extracomunitarie con lo status di rifugiate politiche, anche se non sono in possesso della carta di soggiorno.
Condizioni di ammissibilità
Il diritto all’assegno è subordinato a specifici limiti di reddito, alla numerosità della famiglia e ad altre condizioni, considerate attraverso i parametri ISE (Indicatore della Situazione Economica) Ed ISEE (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Il valore dell’ISE per il 2007, con riferimento ai nuclei familiari composti di tre persone, è di 30.701,58
euro. Il proprio ISE ed ISEE può essere richiesto agli uffici comunali o ai Centri di Assistenza Fiscale.
Adempimenti
La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza entro sei mesi dalla data del parto o dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione. Al modulo della domanda, disponibile presso gli uffici comunali, va allegato l’attestazione dell’ISE e, se si è cittadini stranieri, la fotocopia della carta di soggiorno propria e del figlio/a o la fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta di rilascio della carta di soggiorno, rilasciata dalla Questura.
Trattamento economico
L’importo per il 2007 è pari a cinque mensilità di 294,52 € mensili, per complessivi 1.472,60 euro. A partire dal 2 luglio 2000, l’assegno spetta per ogni figlio nato, per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.
E’ cumulabile con l’assegno per il nucleo familiare, con quello per famiglie con tre figli minori e con le altre indennità erogate dall’Inps e dagli Enti locali.

Riferimenti normativi
TU 151/2001, art. 74

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