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Congedo per malattie dei figli

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Per congedo di maternità si intende il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prescritto dalla legge in concomitanza della gravidanza. Il congedo di maternità può anche essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato o ottenuto in affidamento un bambino di età inferiore ai 6 anni o che abbia tra i 6 anni e i 18 anni, in caso di adozione o affidamento
internazionale. Per l’adozione o l’affidamento preadottivo internazionale, la lavoratrice ha anche il diritto di fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero.
Beneficiarie
Le donne lavoratrici gestanti o madri, anche adottive o affidatarie, con contratto di lavoro subordinato.
Durata e modalità di fruizione
Il periodo di astensione obbligatoria è nel totale di 5 mesi. Ferma restando la durata complessiva del congedo, le lavoratrici hanno la facoltà di fruirne a partire da 2 mesi prima del parto fino ai tre mesi successivi oppure a partire dal mese precedente il parto fino ai 4 mesi successivi. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. In caso di adozione o affidamento di un minore, il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Congedo di maternità anticipata (maternità a rischio)
Il congedo di maternità è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, inoltre, sulla base di accertamento medico, l’interdizione dal lavoro per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, fino al periodo di astensione obbligatoria nel caso di gravi complicanze della gravidanza, condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la salute della donna e del
bambino. In ogni caso, il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice oppure consegue d’ufficio, a seguito di autonoma attività di vigilanza da parte dei servizi ispettivi.
Adempimenti
Prima dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria, le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto ed entro 30 gg dall’evento, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva.
Trattamento economico
Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, salvo la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere un’integrazione al 100%. Il medesimo trattamento è previsto anche per la lavoratrice che abbia adottato o ottenuto in affidamento un bambino di
età non superiore ai 6 anni (fino ai 18 anni in caso di adozioni internazionali). Non è prevista alcuna indennità, invece, per il congedo fruibile in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale di durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero.
Trattamento normativo e previdenziale
Dopo aver usufruito del congedo di maternità, al rientro al lavoro, la lavoratrice ha diritto ad essere adibita nella stessa unità produttiva alle stesse mansioni precedentemente occupate (art. 56 D. Lgs 151/01).
I periodi di congedo di maternità sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. Nel periodo di congedo sono
accreditati alla lavoratrice madre i contributi figurativi per i diritti pensionistici. Il periodo di congedo si computa, inoltre, per il raggiungimento del limite minimo di 6 mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennità di mobilità. La lavoratrice che durante il congedo rifiuta offerte di lavoro o l’avviamento a corsi di formazione professionale,
non viene cancellata dalle liste di mobilià. I periodi di congedo sono considerati attività lavorativa, anche ai fini della progressione di carriera.
Riferimenti normativi
Testo Unico n. 151/2001, artt. 16-27
Congedo di paternità
Per congedo di paternità, si intende un periodo di astensione dal lavoro fruito dal padre, in alternativa al congedo di maternità della madre, nel caso in cui sia l’unico genitore oppure la madre del bambino sia gravemente malata.
E’ riconosciuto anche nel caso di adozione o di affidamento di bambini di età non superiore ai sei anni, ad eccezione dell’adozione internazionale, caso in cui l’età del bambino può essere compresa tra i 6 e i 18 anni.
Beneficiari
Padri lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
Durata e modalità di fruizione
Il congedo di paternità spetta al lavoratore per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre (massimo tre mesi successivi alla data effettiva del parto). In caso di adozione o di affidamento di bambini, si può fruire del congedo per paternità per i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del bambino.
Adempimenti
Per fruire del congedo, è necessario presentare al datore di lavoro la certificazione che attesti la morte, l’abbandono, la grave infermità della madre del bambino o l’affidamento esclusivo.
Trattamento economico
L’indennità è pari all’80% dello stipendio (salva la possibile integrazione al 100% prevista dal contratto di lavoro)
Trattamento normativo e previdenziale
Dopo aver usufruito del congedo, al rientro al lavoro, il lavoratore padre ha diritto ad essere adibito nella stessa unità produttiva alle stesse mansioni precedentemente occupate.
I periodi di congedo di paternità sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. Nel periodo di congedo sono accreditati al lavoratore padre i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione.

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