Astensione obbligatoria
Il periodo complessivamente usufruito da entrambi i genitori non deve essere superiore ai 10 mesi o, in presenza di particolari condizioni, 11 mesi.
La madre lavoratrice può astenersi dal lavoro, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo non superiore ai 6 mesi.
Il padre lavoratore può, sin dalla nascita del figlio, astenersi dal lavoro per un periodo non superiore ai 6 mesi, elevabile a 7 mesi, nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dallavoro per un periodo non inferiore ai 3 mesi. In questo ultimo caso, il limite complessivo dei congedi parentali per i genitori è elevato a 11 mesi.
Nell’ipotesi in cui vi sia un solo genitore, quest’ultimo può astenersi per un periodo non superiore a 10 mesi. La condizione di “genitore solo” sussiste anche quando l’altro genitore è affetto da una grave infermità che gli impedisce di prendersi cura dei figli. La grave infermità deve essere supportata da adeguata documentazione sanitaria rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica.
Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Di conseguenza, è possibile fruire del congedo anche un solo giorno alla settimana, fino al raggiungimento del tetto massimo al quale si ha diritto.
Entrambi i genitori possono fruire anche contemporaneamente del periodo di congedo parentale a loro spettante, oppure è possibile che il padre fruisca del congedo e la madre contemporaneamente dei riposi giornalieri o del congedo di maternità.
Il periodo di congedo, inoltre, è riconosciuto per ogni bambino nato, per cui in caso di parto plurimo la durata del congedo parentale viene prolungata di conseguenza.
Adempimenti
Il lavoratore per esercitare il diritto al congedo deve fornire preavviso di 15 giorni al datore di lavoro. In questo caso, il datore non potrà rifiutarsi di concedere il congedo.
Trattamento economico
Per i periodi di congedo parentale fruiti entro il terzo anno di vita del bambino la lavoratrice madre e/o il lavoratore padre hanno diritto a:
– un’indennità pari al 30% della retribuzione, se i congedi sono goduti per un periodo
massimo complessivo tra i genitori di sei mesi;
– un’indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, se i congedi sono goduti per periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi.
Per i periodi di congedo parentale usufruiti dopo il compimento dei tre anni del bambino non si ha diritto ad alcuna retribuzione.
Il lavoratore o la lavoratrice che fruiscono dei congedi parentali possono ottenere l’anticipo del trattamento di fine rapporto.
Trattamento normativo e previdenziale
I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa e computati nell’anzianità di servizio. Non concorrono invece alla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Riferimenti normativi
D. Lgs 151/01, art. 5 e art. 32 e ss; Messaggio INPS del 20 settembre 2007, n. 22911 3
Norme specifiche per i lavoratori autonomi e gli altri lavoratori che hanno titolo
all’indennità di maternità
Durata e modalità di fruizione
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è prevista la possibilità, entro il primo anno di vita del bambino, di fruire del congedo parentale per un periodo di 3 mesi.
Adempimenti
E’ necessario avvisare l’Inps e sospendere l’attività lavorativa.
Trattamento economico
E’ previsto un trattamento economico pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità.
Riferimenti normativi
D. Lgs n. 115/2003; Legge Finanziaria 2007, art. 86
Congedo per malattia del figlio
E’ prevista l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore, alternativamente, in dipendenza della malattia del figlio, fino agli otto anni di età del bambino. Il congedo è riconosciuto al genitore richiedente anche se l’altro non ne ha diritto.
Beneficiari
Madri e padri, anche adottivi o affidatari, che siano lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
Durata e modalità di fruizione
Nei primi tre anni di vita del bambino il congedo è riconosciuto alla madre o al padre, per l’intero periodo corrispondente alla malattia del figlio.
Tra i 3 e gli 8 anni di vita del bambino il congedo è riconosciuto alla madre o al padre, per un massimo di 5 gg. all’anno per ciascuno (i giorni di congedo non usufruiti da un genitore non sono fruibili dall’altro).
In caso di figli adottivi o affidatari, il congedo è riconosciuto alla madre o al padre, senza limite di tempo e sino alla completa guarigione del figlio, fino ai 6 anni di vita del bambino e nella misura di 5 gg. all’anno per ciascun genitore fino agli 8 anni del bambino.
Se però il minore ha un’età compresa fra i 6 e i 12 anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il congedo è fruibile nei primi tre anni dall’ingresso del bambino nel nucleo familiare.
Adempimenti
Per fruire del congedo, il genitore deve presentare certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Trattamento economico e normativo previdenziale
Il congedo per malattia del figlio non è retribuito.
Trattamento normativo e previdenziale
I periodi di congedo sono computati nell’anzianità di servizio, non incidono, invece, sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Per tali periodi è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino e successivamente al terzo anno fino agli 8 anni, una contribuzione figurativa ridotta.
Riferimenti normativi
D. Lgs n. 151/01, artt. 47 – 52
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