Espulsione
Cespulsione può essere di tre tipi:
Amministrativa: per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (disposta dal ministero dell’Interno); per ingresso clandestino; per irregolarità del soggiorno; per sospetta irregolarità sociale (disposte dal Prefetto).
Secondo la nuova legge sull’immigrazione, l’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ed è immediatamente esecutiva, anche se sottoposta a impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria. Il nulla osta si intende concesso se l’autorità giudiziaria non risponde entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo. Qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento, il questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato (per un periodo di dieci anni, o comunque non inferiore a cinque anni) senza una speciale autorizzazione del ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Contro il decreto di espulsione amministrativa sono previste due diverse forme di tutela giurisdizionale: a) ricorso al TAR del Lazio, avverso il decreto di espulsione emanato dal ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; b) ricorso al tribunale ordinario, avverso gli altri tipi di decreti di espulsione amministrativa.
A titolo di misura di sicurezza, disposta dal Giudice in seguito a condanna penale, sempre che il condannato straniero risulti “socialmente pericoloso”. L’esecuzione dell’espulsione avviene subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
A titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, disposta dal Giudice in sostituzione della pena detentiva non superiore a due anni. In questi casi l’espulsione avviene per un periodo non inferiore ai 5 anni. Il decreto di espulsione viene comunicato allo straniero che, entro dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza (tribunale che decide nel termine di venti giorni).
La pena è estinta dopo dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione viene ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
Divieto di espulsione
E’ previsto il divieto di espulsione per:
lo straniero che rischia di essere vittima di persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, oppure possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
gli stranieri minori di 18 anni (a meno che non gli sia consentito di seguire il genitore o l’affidatario espulsi);
gli stranieri in possesso della carta di soggiorno (salvo casi di particolare gravità);
gli stranieri che convivono con parenti italiani entro il quarto grado o con il coniuge italiano;
le donne straniere in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
Inoltre, l’art. 4 del Protocollo Addizionale n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali prevede che siano vietate le espulsioni collettive di stranieri.
Respingimento alla frontiera
Il respingimento alla frontiera è disciplinato nell’ambito delle più ampie misure di potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera. Può essere disposto nei confronti dello straniero che si presenta alla frontiera privo dei requisiti che consentono l’ingresso nel territorio italiano oppure che, sottraendosi ai controlli, viene fermato subito dopo l’ingresso.
La nuova legge prevede inoltre che possono essere respinti: gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso; gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
Il respingimento di uno straniero non può essere attuato verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione (vedi divieto di espulsione).
Centri di permanenza temporanea
Quando non è possibile eseguire con immediatezza il respingimento o l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, per la necessità di:
soccorrere lo straniero;
accertare la sua identità o nazionalità;
acquisire i documenti per il viaggio;
reperire un mezzo di trasporto idoneo;
il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il più vicino Centro di permanenza temporanea e assistenza.
Entro 48 ore dall’adozione del provvedimento di trattenimento nel Centro il questore ne informa il pretore, il quale, entro le 48 ore successive, può convalidare il provvedimento dopo aver ascoltato l’interessato (anche in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione).
Oltre che per l’esecuzione di un provvedimento di espulsione disposto con le modalità dell’accompagnamento immediato, il trattenimento può essere disposto nel caso in cui lo straniero, destinatario di un’espulsione con intimazione, non abbia lasciato l’Italia nei 15 giorni concessi, e sempre che non sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione.
Secondo la nuova legge sull’immigrazione, la convalida (contro cui è ammesso il ricorso per Cassazione che però non sospende l’esecuzione della misura) comporta la permanenza dello straniero nel Centro per un periodo di 30 giorni ma, su richiesta del questore, il giudice può prorogare il termine fino a un massimo di altri 30 giorni. L’espulsione può avvenire anche prima della scadenza.
Nel Centro devono essere assicurate assistenza sanitaria, cure mediche, libertà di corrispondenza telefonica, postale e telegrafica con l’esterno, pieno rispetto della dignità personale. Per tutto il periodo della permanenza lo straniero non può allontanarsi dal centro se non per gravi motivi (ricovero in ospedale; necessità di ottenere documenti per il rimpatrio presso la rappresentanza diplomatica o consolare; imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia.).
Quando non è possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, oppure sono trascorsi i termini di permanenza senza che siano stati eseguiti l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.
previous article | next article
0