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Indennità di maternità

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La riforma del mercato del lavoro, attuata dal decreto legislativo n. 276/2003, ha introdotto la figura del lavoro a progetto con la finalità di arginare, nel settore privato, l’uso delle collaborazioni coordinate e continuative, che continuano ad essere utilizzate nel settore pubblico. A tali tipologie contrattuali è estesa la normativa prevista per le lavoratrici a
progetto.
Le lavoratrici a progetto godono del trattamento di parto e dell’indennità di maternità.
La gravidanza non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui durata è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
Condizioni di ammissibilità
La collaboratrice iscritta alla gestione separata dell’INPS, ha diritto all’indennità di maternità a condizione che abbia versato all’Inps la contribuzione, comprensiva dello 0,50%, quota utilizzata per finanziare la maternità, per almeno tre mesi nei dodici mesi antecedenti l’ingresso nel 7° mese di gravidanza, anche se non più iscritta alla gestione separata.
L’indennità spetta anche nei casi di adozione o affidamento, purché il bambino non abbia superato i 6 anni di età, ad eccezione dei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, in riferimento ai quali è sufficiente che l’età del minore sia compresa tra i 6 e i 18 anni.
L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata parto a tutti gli effetti..

Durata e modalità di fruizione
L’indennità è dovuta per un periodo complessivo di 5 mesi.

Maternità a rischio
La Legge finanziaria 2007 estende anche alle collaboratrici la tutela della gravidanza a rischio, affidando ad un successivo decreto ministeriale l’applicazione delle disposizioni normative previste in materia di maternità a rischio dal D. Lgs. n. 151/2001.

Adempimenti
La domanda per ottenere l’indennità deve essere presentata all’Inps entro un anno dal periodo indennizzabile, per non incorrere nella decadenza dal diritto.

Trattamento economico
L’indennità è pari all’80% del reddito prodotto nei 12 mesi precedenti l’astensione obbligatoria per maternità. Per calcolarla, si divide il reddito per 365 giornate e sull’importo di una giornata si determina l’80%, ma se l’anzianità assicurativa è inferiore ai dodici mesi, l’indennità è determinata in modo proporzionale dalla data di decorrenza dell’anzianità.

Riferimenti normativi
D. Lgs n. 276/2003, artt 61 -– 69; D.M. 4/2002; Circ. Min. Lav. 1/04; legge finanziaria 2007

Indennità di maternità per le libere professioniste
L’indennità di maternità è prevista per le libere professioniste iscritte ad una cassa di assistenza e di previdenza, indipendentemente dall’effettiva astensione dallo svolgimento della propria attività. Spetta anche nei casi di adozione o affidamento, purché il bambino non abbia superato i 6 anni di età.

Durata e modalità di fruizione
L’indennità è dovuta per 5 mesi complessivi.

Adempimenti
La domanda in carta libera può essere inoltrata dalla lavoratrice alla competenti Casse di previdenza che, dal 6° mese di gravidanza e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita del bambino, provvedono d’ufficio al pagamento, a partire dal sesto mese di gravidanza ed entro 180 giorni dopo il parto, oppure, in caso di adozione o affidamento, dall’ingresso effettivo del bambino. La domanda deve essere corredata dal certificato medico attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto e dalla dichiarazione attestante l’autocertificazione in cui si dichiara di non percepire altre indennità di maternità, sia in qualità di dipendente che di lavoratrice autonoma.

Trattamento economico
E’ prevista un’indennità pari all’80% dei 5/12 del reddito denunciato ai fini fiscali nel 2° anno precedente a quello della domanda. In ogni caso, l’indennità non può essere inferiore alle 5 mensilità di una retribuzione pari all’80% del minimo giornaliero per le impiegate. L’indennità spetta anche in caso di interruzione della gravidanza dopo il compimento del sesto mese indipendentemente dall’effettiva astensione dallo svolgimento del proprio lavoro.

Riferimenti normativi
Testo Unico n. 151/2001, artt. 70 – 73
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre,colone, artigiane ed esercenti attività commerciali
Le lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali hanno diritto all’indennità di maternità. L’indennità spetta anche nei casi di adozione o affidamento, purché il bambino non abbia superato i 6 anni di età, ad eccezione dei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, in riferimento ai quali è sufficiente
che l’età del bambino sia compresa tra i 6 e i 18 anni.
Durata e modalità di fruizione
L’indennità è dovuta per i due mesi che precedono la data del parto fino ai 3 mesi successivi.
Le lavoratrici hanno la facoltà di fruirne per i due mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi.
Adempimenti
La domanda in carta libera deve essere presentata dalla lavoratrice all’INPS, entro 1 anno dal parto. Alla domanda corredata da certificato medico rilasciato dalla ASL competente per territorio vanno allegati la fotocopia del bollettino di versamento contributi, certificazione di gravidanza attestante la data di inizio e quella presunta del parto ovvero dell’interruzione della
gravidanza e il certificato di assistenza al parto.
Trattamento economico
L’indennità è pari all’80% della retribuzione minima giornaliera, rapportata per le lavoratrici agricole al salario giornaliero degli operai agricoli assunti a tempo indeterminato. Per le lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali, l’indennità è rapportata al salario minimo giornaliero della qualità di impiegato.
Riferimenti normativi
Testo Unico n. 151/2001, artt. 66 – 68
Indennità di paternità per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) e i lavoratori a progetto
Il padre lavoratore iscritto alla gestione separata, anche adottivo o affidatario, in possesso dei requisiti contributivi ha diritto all’indennità di paternità.
Durata e modalità di fruizione
L’indennità è concessa solo per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze: morte o grave infermità della madre, abbandono del neonato, affidamento esclusivo al padre.
Trattamento economico
L’indennità è pari all’80% del reddito prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’astensione
Riposi giornalieri e congedi parentali per la cura dei figli e dei familiari scheda 3
Riposi giornalieri
I riposi giornalieri sono dei periodi di interruzione giornaliera del lavoro durante i quali è possibile uscire dall’azienda.
Beneficiari
Le madri lavoratrici con contratto di lavoro subordinato e, in via alternativa, anche i padri lavoratori con contratto di lavoro subordinato (quando le madri non se ne avvalgano). Si precisa che i riposi possono essere chiesti ed utilizzati dalla madre anche quando il padre del bambino stia già usufruendo del congedo parentale.
Durata e modalità di fruizione
Durante il primo anno di vita del bambino, la madre ha diritto a:
– due periodi di riposo di un ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, se l’orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore;
– un periodo di riposo di un ora quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore;
– periodi di riposo raddoppiati in caso di parto plurimo. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre.
I riposi giornalieri sono riconosciuti al padre:
– nel caso sia l’unico genitore affidatario;
– in alternativa, alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
– nel caso i cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
– in caso di morte o di grave infermità della madre.
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta fruendo del congedo di maternità o parentale.
Trattamento economico e normativo previdenziale
I riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Riferimenti normativi
D. Lgs 151/01, art. 39 e ss; Circolare INPS n. 8 del 17.1.2003

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