Sistema giudiziario
ll sistema della giustizia minorile riguarda tutti i ragazzi e le ragazze che in età compresa fra i 14 e i 18 anni hanno infranto il codice penale o quello civile.
L’esecuzione della pena in strutture gestite dal sistema giuridico minorile può prolungarsi fino ai 21 anni, mentre la competenza dei magistrati minorili dura fino al 25º anno di età.
Le competenze penali, civili e amministrative sono affidate alle Procure Minorili, ai Tribunali per i Minorenni e ai Tribunali di Sorveglianza per minorenni.
L’introduzione del Nuovo Codice di Procedura Penale per Minorenni ha sensibilmente ridotto il numero di minorenni negli istituti penali. Si è passati dagli oltre 7000 ingressi annui agli attuali 2000.
Accanto a questo dato positivo vi sono però segnali preoccupanti:
Non si riesce a diminuire ulteriormente il ricorso alla carcerazione minorile, dimostrando così che la politica riduzionista fin qui adottata non porta al superamento dell’istituzione carceraria minorile.
Le alternative alla carcerazione non vengono applicate per quelle categorie di minori che sono privi/e di una rete esterna di appoggio costituita da famiglia, scuola, attività lavorativa. In particolare sono escluse da questi benefici le ragazze e i ragazzi stranieri e quelli italiani residenti nel Mezzogiorno.
Per i ragazzi e le ragazze straniere si fa ancora largo uso della carcerazione preventiva rendendo il carcere minorile il luogo dove contenere, recludendola, la loro emarginazione e precarietà.
Nel Sud Italia vi è un alto numero di ragazze e ragazzi italiani con sentenza definitiva tenuti nelle carceri minorili fino al 21º anno di età per essere poi trasferiti nelle strutture carcerarie per adulti. Per queste persone la giustizia minorile non prevede tentativi di “recupero”, bensì accentua la funzione di criminalizzazione svolta dal carcere preparando un’esistenza fatta di continui ingressi in carcere.
Come funziona la giustizia minorile
L’arresto o fermo. Una persona minorenne può cadere nelle maglie della giustizia minorile o perché colta sul fatto (arresto in flagranza) o perché indiziata (fermo di polizia).
Inizia così il suo iter giudiziario.
Esiste una serie di norme che dovrebbero tutelare le persone minorenni nel corso dell’intero svolgimento del provvedimento giuridico nei loro confronti. Le linee guida di queste norme sono:
Informazione del minore sugli atti, fasi e provvedimenti adottati
Assistenza affettiva e psicologica
Specializzazione dei soggetti che interagiscono col minore
Adeguatezza nell’applicazione delle norme
Tutela della riservatezza.
Le indagini preliminari. Dopo l’arresto, il Pubblico Ministero decide se il minore debba essere rimesso subito in libertà oppure condotto in un Centro di Prima Accoglienza in cui rimane per il tempo necessario all’autorità giudiziaria per decidere della sua sorte. In caso di imputazioni lievi il minore può anche essere accompagnato presso una Comunità o presso la propria abitazione.
Centri di Prima Accoglienza
Ospitano fino all’udienza di convalida i minorenni arrestati o fermati e quelli per cui non è stato possibile l’accompagnamento presso l’abitazione familiare.
I Centri di Prima Accoglienza servono ad assicurare la permanenza del minore senza caratterizzarsi come strutture carcerarie (non ci sono sbarre, ma sono presenti le guardie). Nei CPA i minori sono a disposizione dell’autorità giudiziaria (Procuratore minorile, PM, GIP) e possono rimanervi fino a 4 giorni. Durante la permanenza in CPA il minore è sottoposto a osservazione da parte di una équipe operativa (educatore, psicologo, etc.) che stila un primo rapporto che verrà poi utilizzato dal giudice.
Comunità
Le comunità pubbliche, private, di associazioni, cooperative che operano in campo adolescenziale devono essere riconosciute dalla Regione. Devono rispondere ai seguenti requisiti: organizzazione di tipo familiare, presenza anche di minorenni non sottoposti a procedimento penale, capienza non superiore alle dieci unità, utilizzazione di operatori professionali
Trascorso questo periodo preliminare (4 giorni) il giudice deve decidere quale provvedimento adottare nei confronti del minore.
La decisione deve essere impostata sui seguenti criteri:
Non interruzione dei processi educativi
Minima offensività del processo
Rapida uscita dal circuito penale
Residualità della detenzione
Le possibilità a disposizione del giudice sono le seguenti:
Custodia cautelare (carcerazione)
Il/la minore viene condotto/a in un Istituto Penale minorile. Questa misura è prevista per i reati con pene superiori ai nove anni e deve essere giustificata dal pericolo di inquinamento delle prove, di fuga, di reiterazione del reato.
Collocamento in Comunità
Il giudice ordina che il minore sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali prescrizioni sull’attività di studio o di lavoro ovvero su altre attività per la sua educazione.
Permanenza in casa
Il giudice prescrive al/alla minore di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Il giudice può anche imporre limiti o divieti alle facoltà del/la minore di comunicare con persone diverse da quelle che con lui/lei coabitano o che lo/a assistono. Può altresì consentire di allontanarsi dall’abitazione per esigenze di studio o di lavoro o altre attività educative.
Prescrizioni
Il giudice può impartire specifiche prescrizioni e obblighi inerenti alle attività di studio, lavoro o altre attività educative.
Sospensione del processo e messa alla prova
Il giudice può sospendere il processo e avviare le procedure per la messa alla prova, richiedendo al Servizio Sociale un progetto di intervento alla fine del quale sarà tratto un bilancio. Se tale bilancio finale verrà ritenuto positivo il giudice può dichiarare estinto il reato.
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
Durante le indagini preliminari il giudice, su richiesta del PM, può stabilire la sentenza di non luogo a procedere se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento.
Perdono giudiziale
E’ un’estinzione del reato decisa dal giudice nel caso di persona minorenne alla sua prima esperienza penale con pena prevista inferiore ai due anni.
Sanzioni sostitutive
Al posto di pene detentive non superiori ai due anni possono essere applicate le misure di semidetenzione o libertà controllata.
La condanna definitiva
Al termine della fase istruttoria viene emessa la sentenza definitiva che, a parte il caso dei Centri di Prima Accoglienza, rientra tra quelle descritte in precedenza.
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