Istituti

Si tratta nella maggior parte dei casi di ex strutture residenziali che accoglievano grandi numeri di minori in stato di abbandono, con situazioni familiari difficili o con disabilità fisiche o mentali. La legge n. 149/2001 ha stabilito che “il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento a una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia”.

Per questa ragione, da alcuni anni, è iniziata un’operazione di conversione di queste strutture in comunità alloggio di tipo familiare che, secondo gli standard sulle strutture assistenziali dettati dalla norma dell’art. 1 della legge 328/2000 , devono accogliere non più di sei utenti o in strutture a carattere comunitario con un massimo di dieci posti letto più due per le emergenze.

Purtroppo per la qualità dell’accoglienza, la legge non specifica che queste strutture non devono essere accorpate fra loro, precisazione indispensabile che eviterebbe il perpetuarsi di situazioni da istituto vecchio stile, divisi sì in gruppi appartamento, ma in realtà che nel complesso accolgono oltre un centinaio di minori.

Per le procedure di accesso in questo tipo di struttura occorre rivolgersi ai Servizi Sociali del comune di appartenenza.

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