Matrimonio civile

Il matrimonio può essere celebrato sia davanti all’ufficiale di stato civile, e quindi con rito civile, che davanti a un Ministro di culto, con rito religioso.

Entrambe le forme conferiscono ai coniugi i medesimi diritti e doveri.

Nell’ambito dei matrimoni religiosi si distingue, poi, tra matrimonio concordatario e matrimonio celebrato davanti al Ministro di culto non cattolico.

Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico, disciplinato dal Codice civile e regolamentato dagli accordi tra Santa Sede e Stato italiano. (art. 82 del Codice civile e Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929; Accordo di modificazione del 18 febbraio 1984, ratificato con Legge n. 121 del 25 marzo 1985).

L’attribuzione degli effetti civili al matrimonio concordatario segue un procedimento del tutto analogo a quello previsto per il matrimonio con rito civile (secondo l’art. 8 della Legge n. 121 del 25 marzo 1985, che recita: “Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale….omissis”).

Alla celebrazione segue la redazione dell’atto di matrimonio che può anche contenere la scelta del regime patrimoniale (comunione legale o separazione dei beni) effettuata dai coniugi, nonché la trascrizione dell’atto di matrimonio da parte dell’ufficiale di stato civile.

Dal momento della trascrizione, gli sposi acquistano lo status di coniugi e sono tenuti all’adempimento di diritti e doveri reciproci.

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