I “minori stranieri non accompagnati” sono quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. Alcuni sono completamente soli, altri sono accolti da parenti.
I minori stranieri, anche se irregolari, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che si applica a tutti i minori senza discriminazioni.
In particolare, la Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il “superiore interesse del minore”.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.
Vediamo quali sono le principali novità previste dal provvedimento, che è entrata in vigore il 6 maggio 2017.
Ambito di applicazione della legge
• La legge si applica al “minore straniero non accompagnato”: tale è il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’UE che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
Divieto di respingimento
• E’ stabilito il divieto di respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
• Con una modifica al T.U. sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) si prevede che, quando debba essere disposta in base al t.u. l’espulsione di un minore straniero, il provvedimento potrà essere adottato dal tribunale per i minori, su richiesta del questore, “a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore”.
Colloquio e identificazione del minore
• Nel momento in cui il minore entra in contatto o è segnalato alle autorità di polizia o giudiziaria, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell’ente locale, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza dovrà svolgere con il minore un apposito colloquio, con l’ausilio possibilmente di organizzazioni, enti o associazioni di comprovata esperienza nella tutela dei minori.
Un apposito D.P.C.M. dovrà regolare la procedura del colloquio, nel quale comunque sarà assicurata la presenza di un mediatore culturale.
• Quando sussistono dubbi fondati sull’età dichiarata dal minore, ferma restando l’accoglienza da parte delle apposite strutture di prima accoglienza per minori, l’autorità di pubblica sicurezza procede all’identificazione con l’ausilio di mediatori culturali e, se già nominato, con la presenza del tutore o tutore provvisorio.
All’identificazione del minore si procede solo dopo che è gli stata garantita un’immediata assistenza umanitaria.
L’età è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari.
L’intervento delle autorità consolari è escluso nei seguenti casi:
• quando il presunto minore abbia dichiarato di volersene avvalere;
• quando abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale;
• quando all’esito del colloquio sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale;
• quando ciò possa causare pericoli di persecuzione.
Se permangono dubbi fondati sull’età dichiarata, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni potrà disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento dell’età, previa informativa al diretto interessato in una lingua a lui nota e con l’ausilio di un mediatore culturale.
Particolari accorgimenti sono poi previsti per lo svolgimento dell’accertamento socio-sanitario dell’età e per la comunicazione del risultato.
Se anche all’esito dell’accertamento socio-sanitario residuano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.
Contro il provvedimento di attribuzione dell’età è ammesso reclamo secondo le norme del c.p.c. in tema di volontaria giurisdizione; in attesa della decisione ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso.
Indagini familiari
• Nei 5 giorni successivi al colloquio, su consenso del minore e nel suo esclusivo interesse, colui che esercita anche in va temporanea la responsabilità genitoriale sul minore deve inviare una relazione all’ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini. Il risultato delle indagini è trasmesso al Ministero dell’interno.
Se sono individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, questa soluzione dovrà essere preferita al collocamento in comunità.
Affidamento familiare
• Gli enti locali potranno promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari, allo scopo di favorire l’affidamento familiare dei minori, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
Rimpatrio assistito e volontario
• Il rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato può essere adottato quando il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponde al superiore interesse del minore.
• Il provvedimento è disposto dal tribunale per i minorenni, sentiti il minore e il tutore e sulla base dei risultati delle indagini familiari e la relazione dei servizi sociali circa la situazione del minore in Italia.
Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati e la cartella sociale
• Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è prevista l’istituzione del sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
• Subito dopo il colloquio con il minore la struttura di accoglienza dovrà provvedere alla compilazione di una cartella sociale, nella quale confluiranno tutti i dati e gli elementi utili a determinare la migliore soluzione di lungo periodo nell’interesse del minore; la cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Permessi di soggiorno per minori stranieri non accompagnati
• Nei casi in cui la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, è previsto il rilascio da parte del questore del permesso di soggiorno per minore età (valido fino al compimento della maggiore età) o per motivi familiari.
Elenco dei tutori volontari
• Entro 90 giorni presso ogni tribunale per i minorenni dovrà essere istituito un elenco dei tutori volontari: all’elenco possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali e delle province autonome per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle).
• Per promuovere la nomina dei tutori volontari saranno stipulati appositi protocolli d’intesa tra i garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni.
Diritto all’assistenza legale
• Il minore coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi, se ne ricorrono le condizioni, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
Misure in favore di minori vittime di tratta
• Una “particolare tutela” deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta: in particolare, un programma specifico di assistenza dovrà assicurare adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.
Misure per i minori richiedenti protezione internazionale
• Si prevede l’inserimento dei minori non accompagnati nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, occorre tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche del minore risultanti dal colloquio, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.
Le strutture di accoglienza devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni e devono essere debitamente autorizzate o accreditate.