In diritto amministrativo e in diritto internazionale, il permesso di soggiorno è un documento rilasciato da un’amministrazione di uno Stato a un individuo straniero; con il connesso titolo si consente al cittadino di uno stato estero di trattenersi nel territorio nazionale per periodi di durata superiore a quelli normalmente previsti da un visa.
In Europa, i cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea non sono soggetti all’obbligo di munirsi di un titolo per il soggiorno anche prolungato nel territorio di un altro stato membro, ai sensi e per effetto della Convenzione di Schengen.
In Italia il permesso è un’autorizzazione rilasciata dalla Polizia di Stato, che deve essere richiesta dai soggetti extracomunitari per poter soggiornare nel paese per più di otto giorni, oppure di novanta giorni se in possesso di visto d’ingresso per motivi di turismo. Non è richiesto per i cittadini di altri stati facenti parte dell’Unione europea in quanto in possesso della cittadinanza europea.
Esso è disciplinato dal d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011.
Durata
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia dello straniero. La durata del permesso di soggiorno è differente a seconda delle motivazioni del soggiorno.
• se il permesso viene rilasciato per motivi di lavoro subordinato, la durata è quella del relativo contratto di lavoro (che dal 2002 assume la denominazione di contratto di soggiorno), con un massimo di due anni, rinnovabile sino a che lo straniero conserva quello o un altro lavoro (con un massimo di sei mesi di stato di disoccupazione);
• se il permesso viene rilasciato per motivi di lavoro stagionale, la durata varia dai sei ai nove mesi (a seconda del tipo di lavoro svolto);
• se viene rilasciato per lo svolgimento di un lavoro autonomo ha durata di due anni;
• se viene rilasciato per ricongiungimento familiare ha la durata di due anni se il familiare a cui ci si ricongiunge ha un permesso biennale, altrimenti la minore durata del permesso del familiare fonte di sostentamento;
• se viene rilasciato per finalità di studio o formazione può avere durata fino ad un anno.
Il permesso di soggiorno può avere anche una durata illimitata (nel caso di permesso per elezione di domicilio in Italia, ottenibile dimostrando di avere una fonte di reddito costante e sufficiente per poter vivere confortevolmente in Italia, ad esempio una pensione o rilevanti proprietà immobiliari).
Rinnovo
Il permesso di soggiorno in scadenza deve essere rinnovato, con apposita richiesta, almeno 60 giorni prima della stessa. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d’ingresso, ma può essere rinnovato. In ogni caso attualmente (dopo l’entrata in vigore della legge Bossi-Fini- 2002) il permesso ha la durata massima di due anni ed è legata alla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato (tanto che si definisce anche contratto di soggiorno) o per lavoro autonomo; permessi di un anno o di durata inferiore possono essere rilasciati per studio, tirocinio formativo, malattia, gravidanza, disoccupazione, ecc.
Motivi ostativi al rilascio
Se il soggetto richiedente ha dei precedenti penali, per determinati delitti stabiliti dalla legge e ritenuti particolarmente gravi o connessi alla richiesta del permesso stesso (quali ad esempio omicidi, traffico di droga o di esseri umani), esso può non essere rilasciato. Così pure se perde il lavoro o ultima gli studi per cui il permesso era stato rilasciato (salva la possibilità di rilascio di un permesso breve per disoccupazione e ricerca lavoro).
Esenzione
Qualora lo straniero sia in Italia per motivi di turismo, visite o affari, per soggiorni inferiori ai tre mesi è esentato dal richiedere tale documento.