La separazione dei beni si verifica quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli e amministrarli, salvo naturalmente l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Il regime di separazione dei beni produce l’effetto di attribuire al coniuge che effettua l’acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva.
I patrimoni di marito e moglie restano quindi separati durante il matrimonio, salvi i diritti successori nonché i diritti legati allo status di coniuge.
Per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optato per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all’atto dell’acquisto tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.
La scelta del regime di separazione va fatta seguendo le modalità di cui all’art. 162 del Codice civile, cioè con:
convenzione prematrimoniale, attraverso dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile ovvero al Ministro di culto che celebra il matrimonio;
convenzione successiva al matrimonio, stipulata davanti a un notaio e alla presenza obbligatoria e non rinunciabile dei testimoni.
Nel regime di separazione dei beni vigono particolari regole in materia di “onere della prova”. Con ciò si intende che, in caso di contenzioso giudiziale fra i coniugi, questi, ai sensi dell’art. 219 del Codice civile, potranno provare con ogni mezzo, nei loro rispettivi confronti, la proprietà esclusiva del bene mobile acquistato, non applicandosi i limiti di ammissione della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 e seguenti codice civile.
Nel caso in cui nessuno dei due coniugi riesca a provare la proprietà esclusiva del bene, questo è attribuito in proprietà di entrambi di coniugi, per pari quota (art. 219 II comma del Codice civile).