Il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne proibisce la discriminazione in ragione del sesso nel campo della sicurezza sociale.
Vi sono due grandi tipi di sicurezza sociale:
Regimi legali di sicurezza sociale sono fissati dalle legislazioni nazionali e assicurano, per esempio, contro i rischi legati alla malattia, all’invalidità, alla vecchiaia, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, nonché alla disoccupazione. Esempi di prestazioni che ne derivano sono le pensioni di vecchiaia o quelle di invalidità, oppure le indennità di disoccupazione.
Regimi professionali di sicurezza sociale che sono assicurati da una singola impresa o da un gruppo di imprese o che hanno dimensione settoriale. Essi si prefiggono di integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o si sostituiscono ad essi.
Tali regimi possono essere obbligatori o facoltativi.
Le donne e gli uomini che svolgono lo stesso tipo di lavoro hanno, in principio, diritto allo stesso tipo e alla stessa quantità di protezione sociale legale nonché a un pari accesso alla stessa e devono contribuire nello stesso modo ai regimi di sicurezza sociale. Inoltre, le prestazioni devono essere calcolate allo stesso modo, comprese le maggiorazioni previste in caso di coniuge o altra persona a carico.
Le condizioni che determinano la durata del diritto alle prestazioni per la sicurezza sociale devono anch’esse essere identiche per le donne e per gli uomini che svolgano lo stesso lavoro o lavori di eguale valore.
Tuttavia, nei diversi Paesi dell’Unione europea, i regimi legali ammettono un trattamento diverso in ambiti diversi: per esempio, alcuni Stati, come l’Italia, mantengono età di pensionamento diverse per uomini e donne, oppure condizioni diverse per l’accesso alla pensione di reversibilità.