Tutela affido ed adozioni

Adozione dei maggiori di età
E’ ammessa solamente a favore di chi non ha figli minorenni o di chi ha figli maggiorenni che vi acconsentono.
Il divario minimo tra adottante e adottato è di diciotto anni. Non esistono invece limiti di età massima per l’adottato, né per l’adottante.
Possono adottare le coppie sposate, i singles, le persone coniugate, purché con il consenso del coniuge.
L’adozione dei figli naturali da parte dei loro genitori è vietata.
Occorre il consenso dell’adottante, dell’adottando, l’assenso dei genitori di quest’ultimo e del coniuge, nonché un accertamento del Tribunale diretto a verificare se l’adozione sia conveniente all’adottando.

Adozione nazionale dei minori
E’ diretta ad evitare il dramma dell’abbandono e a ricreare un ambiente familiare sereno per il minore nel cui interesse si agisce.
I requisiti sono:
la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore;
l’idoneità dei coniugi ad adottare.
Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
L’adozione vera e propria è preceduta dall’affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.
Con la legge 28 marzo 2001, n. 149 sono state introdotte alcune modifiche: l’elevazione della differenza massima di età fra chi adotta e l’adottato a 45 anni; la possibilità per i figli adottivi di conoscere le proprie origini biologiche; l’affidamento dei bambini a famiglie o a comunità di tipo familiare e non più agli istituti , che, a partire dal 2006, dovranno sparire. La nuova legge inoltre riconosce le convivenze civili: sono sempre solo le coppie sposate a poter adottare un bambino, ma tra gli elementi di stabilità della coppia adesso è possibile considerare anche gli anni di convivenza. Inoltre, la differenza massima di età tra genitore e figlio adottivo è di 45 anni (e non di 40 anni). Tra le altre novità, il fatto che i minori se capaci di discernimento debbano essere ascoltati sempre, e il dovere per i Tribunali di informare gli aspiranti genitori adottivi sullo stato del procedimento.

Adozione in casi particolari
In questo caso il rapporto che si crea tra il minore e i genitori adottivi non si sostituisce, ma si aggiunge a quello che il bambino ha con i genitori biologici.
Questo tipo di adozione è consentita solo in ipotesi tassative:
quando il minore sia orfano di entrambi i genitori e l’adottante sia un parente entro il sesto grado, oppure, pur non essendo legato al minore da vincoli di parentela, abbia stabilito con quest’ultimo un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
quando l’adottante è il coniuge del genitore del minore;
quando sia impossibile l’affidamento preadottivo.
La legge 149/2001 ha apportato modifiche anche per l’adozione in casi particolari. La legge introduce, infatti, fra l’altro, la possibilità per i minori handicappati orfani di padre e madre di essere adottati anche senza l’accertamento dello stato di abbandono.

Adozione internazionale
L’adozione internazionale prevede un percorso inverso rispetto all’adozione nazionale.
L’adozione internazionale inizia infatti con un’indagine sulle famiglie che ne fanno specifica richiesta. Quando la coppia viene giudicata idonea dal Tribunale, essa può partire alla ricerca di un bambino abbandonato.
La coppia, una volta trovato un minore in territorio straniero e ottenuta la dichiarazione di adozione o di affidamento da parte delle competenti autorità straniere, torna a casa e si ripresenta al Tribunale per i minorenni, che accerta che tutto sia in regola e dichiara l’adozione o l’affidamento preadottivo a seconda che vi sia già stato o meno un periodo di affidamento di un anno.
Nell’adozione internazionale l’abbinamento tra gli adottanti e il minore si realizza all’estero con l’ausilio di enti e organizzazioni internazionali cui la coppia è obbligata a rivolgersi.
La legge n. 476/1998 ha introdotto agevolazioni di carattere personale e fiscale per i nuovi genitori.
Le prime estendono a quest’ultimi le garanzie offerte dalla legislazione del lavoro ai lavoratori dipendenti per il caso di nascita di figli.
In materia fiscale è previsto, invece, che coloro che adottano minori stranieri possano indicare tra gli oneri deducibili ai fini dell’Irpef il 50% delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione internazionale.

N.B. In tutti i casi di adozione, questa può essere revocata per indegnità dell’adottante o dell’adottato.

Affidamento familiare
L’istituto è diretto a fornire un aiuto al minore che sia temporaneamente privo di “un ambiente familiare idoneo” alla crescita.
Possono ottenerlo sia una persona singola che una comunità di tipo familiare. La famiglia affidataria, a differenza di quella adottiva, non può considerare il minore come proprio figlio, avendo essa anzi il compito di favorire il riavvicinamento con la famiglia naturale una volta che questa superi le difficoltà provvisorie che avevano determinato l’affidamento.
Con l’affidamento non si modifica lo stato familiare del minore e non si creano pertanto vincoli familiari tra quest’ultimo e l’affidatario.

Informazioni:
adozione
Intrage
Familex

elenco enti autorizzati
ANFAA

affidamento
SOS Affido
Intrage

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