La visita medica
Una volta presentata la domanda all’INPS il richiedente sarà convocato alla visita collegiale in Commissione medica dell’Azienda Sanitaria, integrata da un medico nominato dall’INPS.
Le commissioni sono composte da:
– un medico specialista in medicina legale con le funzioni di Presidente;
– due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;
– un medico in rappresentanza delle Associazioni di categoria del richiedente (sono ammessi i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, dell’Unione Italiana Ciechi, dell’Ente Nazionale Sordomuti e dell’Associazione Nazionale delle Famiglie dei Fanciulli ed Adulti Subnormali).
L’interessato può, qualora sussistano le condizioni, richiedere la visita domiciliare attraverso il proprio medico abilitato. Il medico, in questo caso, compila ed invia (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell’Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
Il cittadino può farsi assistere durante la visita, a proprie spese, da un medico di fiducia.
Entro 3 mesi dalla data della presentazione della domanda, l’interessato deve essere convocato per la visita medica.
Decorso inutilmente il termine di 3 mesi, l’interessato può presentare una “diffida a provvedere”, in carta semplice, indirizzata all’Assessorato alla Sanità della Regione.
Tale provvedimento impone alle commissioni competenti di fissare la data della convocazione entro il termine complessivo di 9 mesi dalla data di presentazione della domanda, oppure, se la diffida viene presentata oltre il sesto mese, non oltre 90 giorni dalla presentazione della diffida stessa
Si ricorda che in caso di patologia oncologica, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale per essere convocato a visita è di 15 giorni.
N.B. Si ricorda che la concessione del certificato relativo al contrassegno di parcheggio per disabili va espressamente richiesta dall’interessato in sede di visita medica alla commissione della Azienda Sanitaria.
Dopo la visita: l’invio del verbale
L’interessato, dopo la visita, riceverà a casa la comunicazione dell’esito della stessa dall’INPS.
Le versioni inviate sono due:
1. una contenente tutti i dati sensibili
2. una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Si ricorda che l’invalidità riconosciuta è espressa in percentuale solo per le persone adulte tra i 18 e i 65 anni, quelle in età lavorativa.
Per i minori (under 18) e gli anziani (over 65) l’invalidità è espressa con un giudizio descrittivo tramite formulazioni preordinate (ad esempio: “Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età” ; “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età”).